GLI IMPORTI DA CONSIDERARE PER LE INDENNITA' SONO QUELLI LEGITTIMAMENTE DELIBERATI ANTERIORMENTE AL 30 SETTEMBRE 2005, RIDOTTI DEL 10% IN FORZA DELL'ART.1 COMMA 54 DELLA LEGGE 266/2005.
Class. n. 15900/TU/00/82 Roma, 14 agosto 2009
OGGETTO: Quesito. Indennità di carica amministratori
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto ente ha chiesto chiarimenti in merito alla corresponsione delle indennità e dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori locali, alla luce delle modifiche normative intervenute in materia.
In particolare ha chiesto se , nel caso in cui le indennità ed i gettoni di presenza siano stati determinati in riduzione rispetto agli importi del D.M. n.119/2000, sia possibile, in base alla normativa vigente che pone divieto di incrementare tali emolumenti, aumentare gli stessi nell'ambito degli importi fissati dal citato Decreto ministeriale .
Al riguardo, va rilevato che l'art.61, comma 10, secondo periodo, e l'art.76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n.133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 , hanno fatto venir meno la possibilità per gli Enti locali, prevista dalla precedente formulazione del comma 11 del citato art.82, di incrementare la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, prevista dal D.M. n.119/2000, ed hanno sospeso fino al 2011 il potere del Governo di adeguare la suddetta misura alla variazione del costo della vita.
Quest'ufficio , pertanto, è dell'avviso che gli importi da considerare sono quelli legittimamente deliberati anteriormente alla data del 30 settembre 2005, ridotti del 10% così come previsto dall'art.1, comma 54, della legge n.266/2005.