INCUMULABILITA' TRA GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' DI FUNZIONE DEI CONSIGLIERI.

Territorio e autonomie locali
13 Agosto 2009
Categoria 
13.01.06 Divieto di cumulo con indennità parlamentari e regionali
Sintesi/Massima 

L'ABROGAZIONE DEL COMMA 6 DELL'ART. 82 TUOEL DETERMINA LA NON CUMULABILITA' DELL'INDENNITA' CON I GETTONI DI PRESENZA NELL'IPOTESI CHE UN AMMINISTRATORE RICOPRE DUE INCARICHI PRESSO ENTI DIVERSI.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/82 Roma, 13 agosto 2009

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OGGETTO: Provincia di ...... Quesito incumulabilità tra gettoni ed indennità di funzioni dei consiglieri.

Si fa seguito alla nota dell'8/05/09, concernente le modifiche apportate, dalla Legge Finanziaria 2008, al D.Lgs n.267/00, in particolare in merito all'abrogazione del comma 6 dell'art.82 T.U.O.E.L..
Al riguardo, il Ministero dell'economia e delle finanze, con il parere n.84597 del 31 luglio 2009, ha ritenuto che l'intervenuta abrogazione del comma 6 del citato articolo 82 determini come inevitabile conseguenza la non cumulabilità dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza, nell'ipotesi in cui un amministratore locale ricopra due incarichi presso enti diversi; l'abrogazione del comma 6, infatti, deve essere considerata come indicativa di una precisa volontà del legislatore volta ad escludere il cumulo. L'ipotesi contraria avrebbe l'effetto di rendere l'abrogazione priva di efficacia concreta, vanificando il citato intento.