INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Territorio e autonomie locali
17 Agosto 2009
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

L l’art. 82, comma 1, TUOEL non prevede l’indennità di funzione al vicepresidente del consiglio comunale - L’elencazione tassativa dei beneficiari e la definizione dei compensi disposte dal citato articolo, non permettono l’estensione in via analogica del relativo trattamento economico a categorie di amministratori non espressamente indicati, in considerazione anche dell’incidenza che le conseguenti spese hanno sul bilancio dell’ente - L’art. 6 del decreto legislativo l’autonomia normativa dell’ente locale pone limite inderogabile nei principi fissati dalla legge - L’adozione di norme statutarie, espressioni di quell’autonomia, deve svilupparsi in armonia con le previsioni legislative citate.

Testo 

Prot. n. 15900/TU/00/82 Roma, 17 agosto 2009

OGGETTO: Indennità di funzione al Vicepresidente del consiglio comunale. Quesito.

Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - compensi: indennità di funzione.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato chiesto se al vicepresidente del consiglio comunale possa essere corrisposta un'indennità di carica pari al 50 % di quella stabilita dalla legge per il presidente del medesimo consesso, ai sensi dell'art. 13, comma 9, dello statuto comunale, norma adottata nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 82, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, non prevedendo espressamente l'indennità di funzione al vicepresidente del consiglio comunale, non consente la corresponsione del citato trattamento economico a tale amministratore.
L'elencazione tassativa dei beneficiari e la definizione dei compensi disposte dal sopra citato articolo, non permette l'estensione in via analogica del relativo trattamento economico a categorie di amministratori non espressamente indicati, in considerazione anche dell'incidenza che le conseguenti spese hanno sul bilancio dell'ente.
Si soggiunge che, poiché ai sensi dell'art. 6 del suddetto decreto legislativo l'autonomia normativa dell'ente locale trova limite inderogabile nei principi fissati dalla legge, l'adozione di norme statutarie, espressioni di quell'autonomia, deve svilupparsi in armonia con le previsioni legislative citate.

IL DIRETTORE CENTRALE