PRESUNTA INCOMPATIBILITA' EX ART. 63 C 1, N.2 PER CONSIGLIERE COMUNALE - ASSESS. AI LAV. PUBBL. - DIRETTORE TECNICO E SOCIO DI UNA SOCIETA' CHE GESTISCE APPALTO PER IL COMUNE.

Territorio e autonomie locali
12 Settembre 2009
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

CI SI TROVA IN UNA SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA' IN QUANTO IL CONSIGLIER SEPPUR NON DIPENDENTE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E' COMUNQUE SOCIO CON UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE.
L'AMM.RE DOVEVA ASTENERSI DALL'ASSUMERE L'INCARICO DI DIRETTORE TECNICO DELLA SOCIETA' (DOVERE DI ASTENSIONE NEL CASO DI ATTIVITA' PROFESSIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E PUBBL. NEL TERRITORIO AMMINISTRATO.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/63 e 78 Roma, 12 ottobre 2009

OGGETTO: Comune di ..... Presunta incompatibilità del consigliere comunale
...... a norma dell'art.63, c1 n.2 del D.Lgs n.267/2000. Richiesta
di parere.

Si fa riferimento alle note sopraevidenziate con le quali codesta Prefettura ha chiesto se si ravvisa l'ipotesi di incompatibilità, prevista dall'art.63, comma 1, n.2, del D.Lgs n.267/2000 ( T.U.O.E.L.) , nel caso di un consigliere del Comune di ....., nonchè assessore con delega ai lavori pubblici, in quanto il detto consigliere è direttore tecnico, come risulta dalla visura camerale, ed è anche socio della società in accomandita semplice, trasformata in società a responsabilità limitata in data 8 ottobre 2008, società che gestisce un appalto per conto del comune, avente ad oggetto lavori di consolidamento sismico e restauro di un immobile.
Inoltre ha chiesto se sussista nel caso in questione , tenuto conto che il consigliere è anche assessore con delega ai lavori pubblici, la violazione dell'art.78, comma 3, del T.U.O.E.L.
Occorre rilevare che l'Ente, con la nota del 1° settembre u.s. , inviata a codesta Prefettura, ha precisato che il Consigliere in questione, pur essendo Direttore tecnico, come risulta dalla visura, non è stato nominato Direttore tecnico per il cantiere relativo ai lavori dati in appalto dal comune; infatti, per i lavori in argomento (restauro della Chiesa di S.Chiara) risulta nominato direttore tecnico altro soggetto.
Per quanto concerne il primo quesito, si ritiene che la situazione prospettata rientri nell'ipotesi di incompatibilità prevista dall'art.63, comma1, n .2 del T.U.O.E.L. in quanto il consigliere comunale, seppur non dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento della società ......, è comunque socio, con una quota di partecipazione al capitale sociale pari ad euro 44.000,00 , della società trasformata in s.r.l. da società in accomandita semplice , come si evince dall'atto rep. n.70889, in data 8 ottobre 2008, di trasformazione della suddetta società.
A ciò si aggiunge che non sussiste, nel caso in questione, l'esimente alla causa di incompatibilità di cui all'art.67 del T.U.O.E.L. in quanto lo Statuto del Comune nulla prevede al riguardo.
Va infine rilevato che l'amministratore in questione avrebbe dovuto comunque astenersi, in quanto assessore ai lavori pubblici, dall'assumere l'incarico di direttore tecnico della ..... s.r.l. con sede in provincia di ...., in quanto coloro che rivestono tale carica devono astenersi , ai sensi dell'art.78, comma 3, del T.U.O.E.L., dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.