Convocazione del Consiglio comunale. Art. 39 comma 2 del d. lgs. n. 267/2000. – Quesito.

Territorio e autonomie locali
14 Settembre 2009
Categoria 
05.02.07 Richiesta convocazione Consiglio da parte di un quinto
Sintesi/Massima 

l’articolo 39, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, prevede l’obbligo di convocazione del consiglio, con inserimento nell’ordine del giorno delle questioni proposte, quando venga richiesto, tra gli altri, da un quinto dei consiglieri.
Sussistendo il predetto quorum ed essendo l’oggetto lecito ed attinente alle competenze dell’Ente, l’obbligo di legge può ritenersi soddisfatto inserendo il punto nell’ordine del giorno del consiglio comunale in cui vengono trattati altri argomenti.
Negli statuti e nei regolamenti comunali che hanno disciplinato espressamente la materia, il “consiglio comunale aperto” viene costantemente inteso “come seduta del Consiglio alla quale la popolazione è invitata a partecipare e ad intervenire nella discussione dell’argomento all’ordine del giorno e ad esprimere sullo stesso le proprie opinioni”.

Testo 

In riferimento alla nota ..con la quale sono stati formulati alcuni quesiti in ordine alla convocazione del consiglio comunale, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, si rileva che l'articolo 39, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, prevede l'obbligo di convocazione del consiglio, con inserimento nell'ordine del giorno delle questioni proposte, quando venga richiesto, tra gli altri, da un quinto dei consiglieri.
Sussistendo il predetto quorum ed essendo l'oggetto lecito ed attinente alle competenze dell'Ente, l'obbligo di legge, così come rilevato dal comune di., può ritenersi soddisfatto inserendo il punto nell'ordine del giorno del consiglio comunale in cui vengono trattati altri argomenti.
In merito alla partecipazione dei cittadini ai lavori del Consiglio, giova premettere che l'istituto del 'consiglio comunale aperto', disciplinato da taluni statuti e regolamenti comunali, è inquadrabile tra le forme di partecipazione popolare alla vita pubblica locale di cui all'art. 8 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, per il quale 'nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli e associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame'.
E' stato rilevato, da parte di questa Direzione Centrale, che negli statuti e nei regolamenti comunali che hanno disciplinato espressamente la materia, il 'consiglio comunale aperto' viene costantemente inteso 'come seduta del Consiglio alla quale la popolazione è invitata a partecipare e ad intervenire nella discussione dell'argomento all'ordine del giorno e ad esprimere sullo stesso le proprie opinioni'.
Il comune di ., tuttavia, non ha previsto statutariamente la partecipazione dei cittadini ai lavori del Consiglio, ma ha disciplinato, invero, all'art. 53 dello Statuto, 'le assemblee Generali dei cittadini' come strumento di consultazione e per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del Comune a cui possono partecipare, con diritto di parola, tutti i residenti nel Comune, nonché i Consiglieri Comunali.
In base al comma 8 del citato art. 53, l'ordine del giorno proposto su iniziativa popolare o su iniziativa di almeno 7 Consiglieri, 'può avere ad oggetto problemi del territorio interessato di stretta competenza comunale'. Sempre secondo la previsione statutaria, l'Assemblea può votare documenti o proposte su temi attinenti all'ordine del giorno.
L'articolo 20, comma 14 dello Statuto, disciplinante il funzionamento del consiglio comunale prevede, altresì, che alle sedute del Consiglio medesimo possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori esterni componenti della Giunta Municipale, nulla disponendo in ordine alla eventuale partecipazione di cittadini non componenti degli organi collegiali.
Pertanto, essendo prevista nello Statuto del comune di. una particolare forma di partecipazione 'attiva' dei cittadini alla vita amministrativa del Comune, pur limitata ad argomenti di stretta competenza comunale, di rilievo per la frazione e per le località minori, si ritiene che la seduta in parola debba essere correttamente formalizzata come assemblea dei cittadini ai sensi dell'articolo 53, con la necessaria richiesta di convocazione da parte dei cittadini interessati o di 7 consiglieri e non già come seduta del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 20 dello stesso Statuto e dell'art. 39, comma 2 del d. lgs. n. 267/2000.
Riguardo alla sede della riunione, è lo stesso Statuto comunale all'articolo 53 comma 2 che consente al Sindaco di convocare le assemblee 'nelle diverse località del Comune'; parimenti, anche l'articolo 2 citato da codesta Amministrazione, consente le riunioni del Consiglio comunale in altro luogo rispetto alla sede legale ubicata nel palazzo civico.