Art. 39, comma, 2 del dlgs. 267/2000.

Territorio e autonomie locali
20 Agosto 2009
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Ai sensi dell’art. 39, comma, 2 del dlgs. 267/2000, il presidente del consiglio comunale o provinciale e' tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. SI ritiene che nell’arco temporale di venti giorni debbano svolgersi tanto la convocazione che la materiale seduta consiliare.

Testo 

E' stato posto un quesito in ordine alla applicazione dell'art. 39, comma, 2 del dlgs. 267/2000.
Tale norma, come noto, prevede che 'Il presidente del consiglio comunale o provinciale e' tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.'

SI ritiene che la formulazione letterale della norma in discorso lasci desumere che, nell'arco temporale di venti giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta, debbano svolgersi tanto la convocazione che la materiale seduta consiliare finalizzata alla discussione degli argomenti proposti dal quinto dei consiglieri.