limitazioni alla ripresa audiovisiva seduta consiliare

Territorio e autonomie locali
29 Luglio 2009
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Il consiglio comunale può regolare, nell’ambito della disciplina dello svolgimento delle adunanze, la registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi, ciò sia per gli uffici di supporto alla verbalizzazione (art. 97, co. 4, lett. a) d. l.vo 267/2000), sia per i consiglieri e i cittadini che assistono alla seduta. Lo stesso regolamento può riservare all’Amministrazione il compito di registrazione con mezzi audiovisivi ed escludere che altri soggetti possano procedervi.

Testo 

E stato posto un quesito in ordine alla possibilità di prevedere limitazioni alla ripresa audiovisiva ed alla divulgazione delle sedute dell'organo assembleare nello statuto e nel regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
Al riguardo, si formulano le seguenti considerazioni.
Ai sensi dell'art. 38, comma 7, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, le 'sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento'. La disposizione va letta nel senso che, in linea generale, deve essere consentito al pubblico di assistere alla sedute consiliari dalla postazione, appunto, riservata al pubblico.
A fronte di questo principio rileva la pertinenza al presidente del consiglio dei poteri di 'direzione dei lavori e delle attività del consiglio' (art. 39, comma 1, T.U.O.E.L.), nel cui ambito è da comprendere ogni facoltà strumentale alla garanzia del regolare svolgimento della seduta ed alla tutela delle prerogative dell'organo assembleare.
Rileva, altresì, l'attribuzione al consiglio di una 'autonomia funzionale e organizzativa' (art. 38, comma 3, T.U.O.E.L.) nel cui ambito è da ricondurre la potestà di regolamentare ogni aspetto attinente al funzionamento dell'assemblea.
In questo quadro di riferimento norme interne potranno, pertanto, regolare nell'ambito della disciplina dello svolgimento delle adunanze, anche la registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi; ciò sia per gli uffici di supporto alla verbalizzazione (art. 97, co. 4, lett. a) d. l.vo 267/2000), sia per i consiglieri e i cittadini che assistono alla seduta; e lo stesso regolamento può riservare all'Amministrazione il compito di registrazione con mezzi audiovisivi ed escludere che altri soggetti possano procedervi.
La pubblicità delle sedute non implica, infatti, la facoltà di registrazione ma la libera presenza di chi abbia interesse ad assistervi (v. sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 5128/2001 ove si afferma la legittimità di un regolamento consiliare che vieta di introdurre nella sala del consiglio apparecchi di riproduzione audiovisiva, se non previa autorizzazione).
Non sussiste, quindi, un autonomo e indiscriminato diritto a procedere alla registrazione, superando gli eventuali divieti posti dall'amministrazione.
Anche il giudice amministrativo (ex multis T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 60/2002) ha più volte evidenziato che la registrazione delle sedute consiliari, non costituendo un 'documento amministrativo', ma un 'mero ausilio riconducibile a semplici appunti', non rientra nell'ambito della legge n. 241 del 1990 e quindi non legittima la richiesta di copia mediante accesso; da ciò deriva anche che il singolo consigliere non ha un diritto assoluto a procedere autonomamente e con mezzi propri alla registrazione delle sedute qualora sia diversamente disposto dal regolamento consiliare ovvero sia il presidente del consiglio a vietarglielo espressamente.
Sulla materia, come evidenziato dall'ente locale richiedente, è intervenuto anche il Garante per la protezione dei dati personali, il quale con nota del 23 aprile 2003 ha ritenuto che l'Amministrazione comunale possa, con apposita norma regolamentare, porre delle condizioni e dei limiti alle riprese ed alla diffusione televisiva delle riunioni del Consiglio Comunale, prevedendo, in quella sede, l'onere di informare preventivamente i presenti nell'aula consiliare dell'esistenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini, ovvero il divieto di divulgare informazioni sullo stato di salute, nonché le ipotesi in cui eventualmente limitare le riprese per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito.
In merito alla pubblicità degli atti e delle sedute del consiglio comunale, l'Autorità ha anche precisato che un consigliere comunale può registrare con l'ausilio di strumenti propri le sedute dell'assemblea consiliare a condizione che, quando la registrazione, in ipotesi particolari, è effettuata per fini esclusivamente personali, i dati non siano destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione, e quando invece è (più spesso) effettuata per scopi diversi, gli interessati siano posti previamente in condizione di essere informati.
Peraltro, in relazione alla divulgazione delle immagini delle sedute attraverso internet, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (parere reso nel settembre 2007), ha ritenuto che il consigliere comunale non ha facoltà di pubblicizzare sul proprio sito internet il materiale documentale ricevuto nell'esercizio del diritto riconosciutogli dall'art. 43, comma 2 del T.U.O.E.L. n. 267/2000.