L’art.16 del D.P.R. n.191/1979 e l’art.67 del D.P.R. n.268/1987 assicurano l’assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino coinvolti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti d’ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l’ente. I citati decreti, che prevedono l’assunzione, a carico dell’ente territoriale, dell’onere delle spese processuali, non essendo stati emanati nell’esercizio di funzioni legislative delegate, sono privi di forza di legge ed hanno natura solo regolamentare.
Ne consegue che le disposizioni in essi contenute conservano la loro originaria natura contrattuale, e non consentono il ricorso all’analogia, procedimento possibile con esclusivo riferimento alle leggi e agli atti aventi forza di legge. Gli articoli citati, pertanto, non possono essere applicati al membro laico di una commissione edilizia comunale che abbia sostenuto spese processuali in relazione ad un giudizio instaurato a causa della funzione svolta, e poi conclusosi con l’assoluzione, attesa la non equiparabilità al dipendente comunale (cfr. Cass. Civ. Sez.I, sent. n.11258 del 15/06/2004).
Le spese legali sostenute dai componenti esterni della commissione edilizia per procedimenti instaurati a causa della funzione svolta dai medesimi in seno alla commissione, non devono essere rimborsate dal comune.
Class. n. 15900/10/B/1/A Roma,
AL COMUNE DI
OGGETTO: Rimborso spese legali ai componenti della commissione edilizia comunale. Quesito.
Quesito su: 13): Status degli amministratori locali- posizione giuridica e trattamento economico: rimborso spese legali.
Con la nota sopradistinta, codesto ente ha formulato un quesito in merito alla possibilità di recupero delle somme corrisposte per il rimborso delle spese legali sostenute dai componenti della commissione edilizia comunale per la propria difesa in un giudizio conclusosi con una sentenza di assoluzione con formula piena.
Al riguardo, si rappresenta che l'art.16 del D.P.R. n.191/1979 e l'art.67 del D.P.R. n.268/1987 assicurano l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino coinvolti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'ente. I citati decreti, che prevedono l'assunzione, a carico dell'ente territoriale, dell'onere delle spese processuali, non essendo stati emanati nell'esercizio di funzioni legislative delegate, sono privi di forza di legge ed hanno natura solo regolamentare.
Ne consegue che le disposizioni in essi contenute conservano la loro originaria natura contrattuale, e non consentono il ricorso all'analogia, procedimento possibile con esclusivo riferimento alle leggi e agli atti aventi forza di legge. Gli articoli citati, pertanto, non possono essere applicati al membro laico di una commissione edilizia comunale che abbia sostenuto spese processuali in relazione ad un giudizio instaurato a causa della funzione svolta, e poi conclusosi con l'assoluzione, attesa la non equiparabilità al dipendente comunale (cfr. Cass. Civ. Sez.I, sent. n.11258 del 15/06/2004).
Occorre altresì rilevare che i componenti esterni della commissione edilizia comunale, che è un organo ausiliario del comune a carattere non burocratico, conservano il proprio 'status' professionale e non entrano a far parte dell'apparato impiegatizio dell'ente, né per altro verso sono assimilabili agli amministratori o rappresentanti dell'ente locale, tenuto conto che non esercitano funzioni di governo del comune, né ricoprono una carica elettiva a seguito di pubbliche elezioni (cfr, Cass. Civ. Sez,I, sent. n.16845 del 25/08/2004).
Ciò premesso, quest'Ufficio è dell'avviso che le spese legali sostenute dai componenti esterni della commissione edilizia per procedimenti instaurati a causa della funzione svolta dai medesimi in seno alla commissione, non debbano essere rimborsate dal comune.
Alla luce di quanto sopra, il recupero delle somme corrisposte per il rimborso delle spese legali ai membri laici della commissione edilizia dovrà essere conseguenza di valutazioni che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse e che, in virtù dell'autonomia decisionale, sono di esclusiva competenza dell'ente stesso.