PER I GETTONI DI PRESENZA GLI IMPORTI DA CONSIDERARE SONO QUELLI DELIBERATI ANTERIORMENTE AL 30.09.2005 RIDOTTI DEL 10% COME PREVISTO DALLL'ART 1, COMMA 54 DELLA LEGGE 266/2005. - IL RIMBORSO DELLE SPESE DI BENZIA E' DA APPLICARE AI CONSIGLIERI COMUNALI E PROVINCIALI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 5.000 AB. SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA'
Class. n. 15900/TU/00/ 82 e 84 Roma, 1 ottobre 2009
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OGGETTO: Provincia di ..... Quesito su gettoni di presenza spettanti ai consiglieri Provinciali r rimborso spese di viaggio.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto Ente ha chiesto di sapere se il gettone di presenza spettante ai consiglieri provinciali per l'effettiva partecipazione alle sedute dell'organismo assembleare e delle commissioni consiliari sia determinato, a seguito delle modifiche normative intervenute nell'anno 2008, ope legis nella misura edittale di cui al Decreto Ministeriale n.119/2000, oppure se rimanga invariato nella superiore misura deliberata dall'Ente prima del 1° gennaio 2008.
Inoltre ha chiesto di conoscere l'esatta applicazione dell'art. 77 bis, comma 13 del D.L. n.112/2008 come convertito nella L.133/2008.
Per quanto riguarda il primo quesito va rilevato che l'art.61, comma 10, secondo periodo, e l'art.76, comma 3 , della legge 6 agosto 2008, n.133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, hanno fatto venir meno la possibilità per gli Enti locali, prevista dalla precedente formulazione del comma 11 del citato art.82, di incrementare la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, prevista dal D.M. n.119/2000, ed hanno sospeso fino al 2011 il potere del Governo di adeguare la suddetta misura alla variazione del costo della vita.
Quest'ufficio, pertanto, è dell'avviso che gli importi da considerare sono quelli legittimamente deliberati anteriormente alla data del 30 settembre 2005, ridotti del 10% così come previsto dall'art.1, comma 54, della legge n.266/2005.
Per quanto concerne il secondo quesito, occorre evidenziare che l'art.84 del T.U.O.E.L., così come modificato dall'art.2, comma 27, della L. n.244/2007 ( Legge finanziaria 2008), prevede il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali in due ipotesi: per gli spostamenti effettuati , in ragione del mandato e previa autorizzazione, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza ( comma 1) e per i trasferimenti effettuati dagli amministratori, che risiedono fuori del capoluogo del comune, per partecipare alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate ( comma 3 ) .
Sull' articolo 84 del T.U.O.E.L. incide il citato art.77, bis, comma 13, il quale prevede, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, che il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro.
Quest'ufficio ritiene che il rimborso delle spese di benzina di cui all'art.77 bis , comma 13, della legge di conversione 6 agosto 2008 n.133, sia da applicare ai consiglieri comunali e provinciali,- che esercitano il loro mandato in comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, soggetti al patto di stabilità- , sia nel caso di spostamenti effettuati , in ragione del proprio mandato, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza ( Art.84, comma 1 , T.U.O.E.L.) , sia nel caso di trasferimenti effettuati dalla sede di residenza alla sede dell'ente per partecipare alle sedute consiliari o per garantire la presenza presso gli uffici del comune per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate ( Art. 84, comma 3, T.U.O.E.L.).
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