ART. 78 TUOEL OBBLIGO DI ASTENSIONE

Territorio e autonomie locali
1 Ottobre 2009
Categoria 
13.01.01 Doveri degli amministratori
Sintesi/Massima 

L’attività professionale per la quale la norma prescrive l’obbligo di astensione è quella in “materia di edilizia privata e pubblica”.
Conseguentemente, detto obbligo sussiste nei casi in cui si esercitino le attività di geometra o architetto, che risultano certamente inerenti a detta materia. Sull’argomento la Corte di Appello di Salerno, nella sentenza n.270/2000, ha ribadito che la disposizione in esame non costituisce una ulteriore causa di incompatibilità rispetto alla vigente disciplina.
Rileva, invero, in materia, la personale responsabilità politica e deontologica dei soggetti interessati, tenuti come tutti i pubblici amministratori ad adottare comportamenti improntati all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione, in virtù di quanto espressamente dispone il 1° comma del richiamato art. 78 del T.U..

Testo 

Prot. n.. 15900/TU/00/78 Roma,
AL COMUNE DI

e, p.c. ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI

OGGETTO: Art.78, comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000 – Quesito.

13) Status degli amministratori locali – posizione giuridica e trattamento economico:
dovere di astensione.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato trasmesso un quesito volto a conoscere l'orientamento di questo Ufficio in merito alla portata interpretativa dell'art.78 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Al riguardo, si rappresenta che la statuizione recata dal T.U. ha inteso disciplinare l'attività professionale privata dei titolari di uffici pubblici nell'ambito del territorio da essi amministrato, in special modo in quei settori potenzialmente conflittuali con l'ente territoriale.
Essa si prefigge la garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa in un quadro comunque di attenzione alle concrete condizioni di operatività degli enti locali, soprattutto di quelli minori, e si rivolge a coloro che svolgono in proprio un'attività libero-professionale nello stesso delicato settore nel quale come pubblici amministratori sono chiamati a tutelare interessi della collettività locale.
Destinatari della norma sono i componenti della giunta comunale che, nei campi dell'edilizia, delle infrastrutture urbane e territoriali e dell'urbanistica forniscono prestazioni di carattere prevalentemente intellettuale che richiedono il possesso di specifici requisiti di formazione culturale e tecnica (titoli di studio e iscrizione relativi albi, ordini o collegi professionali).
Detta attività è connotata da autonomia nella scelta della modalità per il raggiungimento dello scopo della prestazione, con conseguente assunzione di responsabilità personali.
L'attività professionale per la quale la norma prescrive l'obbligo di astensione è quella in 'materia di edilizia privata e pubblica'.
Conseguentemente, detto obbligo sussiste nei casi in cui si esercitino, come nella fattispecie, le attività di geometra o architetto, che risultano certamente inerenti a detta materia.
Per completezza, si rende noto che sull'argomento la Corte di Appello di Salerno, nella sentenza n.270/2000, ha ribadito che la disposizione in esame non costituisce una ulteriore causa di incompatibilità rispetto alla vigente disciplina.
Rileva, invero, in materia, la personale responsabilità politica e deontologica dei soggetti interessati, tenuti come tutti i pubblici amministratori ad adottare comportamenti improntati all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, in virtù di quanto espressamente dispone il 1° comma del richiamato art. 78 del T.U..