Consorzio Unico di Bacino rifiuti solidi urbani per le province di .... – Decadenza Presidente.

Territorio e autonomie locali
29 Settembre 2009
Categoria 
07.02 Consorzi
Sintesi/Massima 

L’avvio delle procedure previste dall’art. 4 del d.l. n. 172/2008 convertito nella legge n. 210/2008, con la costituzione di società miste a totale partecipazione pubblica per l’affidamento del ciclo integrato dei rifiuti da parte dei comuni facenti parte del Consorzio Unico delle Province di cui all’art. citato determina, ai sensi dell’art. 12, comma 4 dello Statuto consortile, la decadenza del Presidente del Consorzio pro-tempore che rappresenta l’Ente che non si avvalga del Consorzio medesimo proprio in adempimento del dettato normativo

Testo 

E' stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla decadenza del Sindaco del Comune di . dalla carica di Presidente del Consorzio Unico di bacino delle Province di . e ., a seguito dell'avvio delle procedure previste dall'art. 4 della legge n. 210/2008 e la conseguente costituzione (unitamente ad altro Comune) di una società mista a totale partecipazione pubblica per l'affidamento del ciclo integrato dei rifiuti.
Al riguardo si comunica quanto segue.
Il problema che si pone riguarda la corretta interpretazione ed applicazione al caso specifico dell'articolo 12, comma 4, dello Statuto del citato consorzio unico che stabilisce la decadenza del Presidente 'nel caso in cui l'ente consorziato che rappresenta non si avvalga del consorzio in attuazione dell'articolo 4 del d.l. n. 172/2008 o di altre disposizioni normative'.
L'esame della normativa porta a condividere le valutazioni di codesta Prefettura in merito al fatto che nell'ipotesi in esame ricorrano i presupposti previsti da siffatta disposizione statutaria e a non aderire alle diverse conclusioni cui pervengono le argomentazioni contenute nel parere legale qui trasmesso.
In esso si sostiene che la decadenza del presidente opererebbe come sanzione nell'ipotesi in cui l'ente consorziato 'non abbia ottemperato alle previsioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 172/2008'. Ciò non appare conforme alla ratio della norma statale ora richiamata, volta a perfezionare il processo avviato dal d.l.n.90/2008 sullo scioglimento dei consorzi di bacino delle Province di . e sulla riunione in un unico consorzio. Il comma 1 dispone, infatti, che per tutta la durata dello stato di emergenza e fino alla costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della l. r. .n.4/2007, i soli comuni che si avvalgono del Consorzio unico di bacino della provincia di . e ., indicono, entro i termini stabiliti, procedure di gara per l'affidamento del servizio di raccolta secondo le modalità dettate dal successivo comma 3.
In particolare, lo stesso comma 3, rafforzando l'intento del legislatore prevede quale conseguenza dell'inadempienza dei comuni che '.i prefetti competenti , previa diffida, nominano un commissario ad acta per i necessari adempimenti'. In definitiva è stato lo stesso legislatore che ha regolamentato, con il potere sostitutivo dei prefetti, le conseguenze connesse all'inadempimento del dettato normativo.
Su un piano diverso si pone invece la norma statutaria che disciplina la decadenza del presidente allorché l'ente consorziato non si avvalga del consorzio '.in attuazione dell'articolo 4 del dl172/08' ; qui la decadenza non è collegata alla inadempienza del dettato normativo ma proprio al suo adempimento e non opera come sanzione ma come naturale conseguenza derivante dall'attuazione delle prescrizioni normative che, peraltro, si ricorda, sono indirizzate anche a consentire che la maggiore funzionalità complessiva del ciclo industriale integrato comporti un risparmio di costi..