ABROGAZIONE COMMA 6 ART. 82 TUOEL CON NON CUMULABILITA INDEENITA CON GETT. PRESENZA - E' RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI ASSENTARSI DAL SERVIZIO PER L'INTERA GIORNATA ANCHE IN CASO DI SEDUTA ANDATA DESERTA.- SONO RIMBORSATA AL DATORE DI LAVORO LE ORE O GIORNATE DI ASSENZA DAL POSTO DI LAVORO AI SENSI ART 80 TUOEL.
Class. n. 15900/TU/79-80-82-83 Roma, 6 ottobre 2009
OGGETTO: Artt. 79,80,82,83 del decreto legislativo n. 267/2000 – Quesiti.
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento
economico: indennità e gettoni di presenza - permessi e licenze – oneri per permessi.
Si fa riferimento alle note sopradistinte con le quali codesta Amministrazione comunale ha formulato i sottoelencati tre quesiti volti a conoscere l'avviso di questo Ufficio in merito :
1) possibilità da parte di due consiglieri comunali di cumulare i gettoni di presenza per la partecipazione a sedute di consiglio e di commissioni con l'indennità di funzione derivante dalla carica di assessore regionale e di assessore provinciale.
2) rimborsabilità degli oneri sostenuti dal datore di lavoro per le assenze dal servizio del proprio dipendente, consigliere comunale, nel caso la prima seduta del consiglio, regolarmente convocata sia andata deserta.
3) rimborsabilità da parte dell'Ente degli oneri per permessi retribuiti al datore di lavoro di un assessore comunale, per le assenze giustificate dal sindaco e dal presidente del consiglio, per la partecipazione a vari organi collegiali e non, per l'assolvimento del mandato amministrativo per un totale di ore 1.376,25 annue.
Relativamente al primo quesito, concernente la possibilità di cumulo tra indennità di funzione e gettoni di presenza dovuti per mandati elettivi presso enti locali diversi, si precisa, alla luce delle modifiche normative intervenute in materia, che l'incumulabilità tra indennità e gettone di presenza non operava, nel caso prospettato, per l'espressa deroga prevista al comma 6 dell'art. 82 del T.U.O.E.L..
La citata disposizione derogatoria è stata abrogata dall'art. 2 comma 25, lett. b), dalla Finanziaria 2008, che, insieme ad altre norme contenute nella stessa legge, è finalizzata al contenimento dei c.d. 'costi della politica'.
In considerazione di alcune recenti pronunce giurisprudenziali intervenute sulla materia, questa Direzione ha ritenuto necessario acquisire anche il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito all'interpretazione delle disposizioni sopra citate.
Detto Dicastero ha espresso l'avviso che l'intervenuta abrogazione del comma 6 del menzionato art. 82 determina come inevitabile conseguenza la non cumulabilità dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza, nell'ipotesi in cui un amministratore locale ricopra due incarichi presso enti diversi, ritenendo la citata abrogazione come indicativa di una precisa volontà del legislatore volta ad escludere tale cumulo. L'ipotesi contraria avrebbe l'effetto di rendere la soppressione del comma 6 priva di efficacia concreta, vanificando l'intento del legislatore.
In relazione al secondo quesito, si rappresenta che i permessi retribuiti per i componenti dei consigli sono disciplinati dall'art. 79, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, ai quali si aggiungono quelli non retribuiti previsti dal successivo comma 5.
Occorre evidenziare che, in ogni caso, il lavoratore potrà fruire dei permessi retribuiti, previsti dal succitato articolo, solo nel caso di effettiva partecipazione alle sedute consiliari, mentre potrà disporre degli ulteriori permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
Il successivo art. 80 T.U.O.E.L., precisa altresì, che l'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore.
Nel caso in argomento, l'Ente sarà tenuto a rimborsare il datore di lavoro, gli oneri derivanti dal permesso retribuito relativi alla seduta di consiglio andata deserta, sulla base di una formale documentazione attestante comunque l'effettiva presenza dell'amministratore presso la sede comunale, atteso che, la semplice convocazione della seduta di consiglio non è sufficiente per la fruizione del permesso retribuito; peraltro, anche per l'effettiva partecipazione alla seconda seduta di consiglio, con le attestazioni del caso, l'Ente sarà tenuto a rimborsare al datore di lavoro gli oneri per il permesso retribuito ai sensi del citato art. 80 T.U.O.E.L..
In merito al terzo quesito formulato, si premette che il comma 3 dell'art. 79 del T.U.O.E.L., richiamato, definisce puntualmente i permessi di cui ciascun amministratore può usufruire, graduandoli secondo la tipologia della carica rivestita presso l'ente, stabilendo che i lavoratori dipendenti hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte e che tale diritto comprende il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.
Si soggiunge, inoltre che il comma 4 del citato art. 79, riconosce ai componenti degli organi esecutivi di comuni province, città metropolitane, unioni di comuni, comunità montane e consorzi fra enti locali nonché dei presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese.
Il successivo comma 5 del sopracitato articolo consente poi, ai lavoratori dipendenti il diritto di usufruire di ulteriori permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato, da utilizzarsi anche per lo studio preliminare e la trattazione degli argomenti inserito nell'ordine del giorno della riunione.
Per le suesposte considerazioni, l'Ente sarà tenuto a rimborsare al datore di lavoro, dell'assessore in questione, ai sensi dell'art. 80 T.U.O.E.L., esclusivamente le ore o giornate di assenza dal posto di lavoro in forza di quanto stabilito dal già citato articolo 79 per la partecipazione alle sedute di giunta e alle commissioni consiliari permanenti.