Modifica dello statuto comunale. Elettorato attivo e passivo agli apolidi e agli stranieri.

Territorio e autonomie locali
22 Settembre 2009
Categoria 
01.01 Rapporti tra norma statale e disposizioni statutarie
Sintesi/Massima 

L’art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia inerente alla legislazione elettorale, ne consegue che nessuna altra fonte normativa diversa dalla legge ordinaria statale – che al momento manca nell’ordinamento - è legittimata a disciplinarla.
Si ritiene che la revisione dello Statuto comunale che preveda l’estensione del diritto di elettorato agli stranieri e agli apolidi sia viziata da illegittimità e che siano sussistenti i presupposti che legittimano l’esercizio del potere di annullamento straordinario da parte del Governo nei confronti della previsione statutaria stessa.

Testo 

La Prefettura di . ha comunicato che il Comune di ., con deliberazione consiliare n. , ha provveduto a modificare lo statuto comunale riconoscendo, in particolare, all'articolo 12, comma 2, l'estensione del diritto di voto per le elezioni amministrative agli apolidi e agli stranieri ' legalmente soggiornanti in Italia e residenti nel Comune..' che siano in possesso della carta di soggiorno ed abbiano risieduto legalmente ed abitualmente in Italia nei due anni precedenti le elezioni.
La disposizione statutaria, la cui operatività è rinviata ad appositi regolamenti, appare immediatamente precettiva del diritto di elettorato attivo e passivo degli stranieri e degli apolidi nelle elezioni comunali.
Ciò precisato, si segnala che tale tematica è stata esaminata dal Consiglio di Stato in più occasioni nell'ambito di procedimenti di annullamento straordinario avviati su proposta del Ministro dell'interno ai sensi dell' articolo 138 del d.lgs.n.267/2000 nei confronti di analoghe disposizioni contemplate negli statuti di altri enti locali. Il Supremo Consesso, in via pregiudiziale, si è espresso nel senso della compatibilità dell'istituto dell'annullamento straordinario con il quadro ordinamentale delineatosi a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione e, rilevando, nel merito, che 'l'ammissione degli stranieri non comunitari alle elezioni degli organi comunali è materia riservata in via esclusiva allo Stato ( art.10, comma 2 ed art.117, comma 2 della Costituzione) e che, nel vigente ordinamento difetta una norma idonea a legittimare l'ammissione alle elezioni di cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea e degli apolidi che sono ad essi equiparati ( cfr.Cds, sez.I, , n.862 5 aprile 2006 e sez.riunite I e II, n.11074 del 6 luglio 2005)', ha ravvisato i presupposti per l'annullamento delle disposizioni statutarie.
In merito all'insussistenza di una legge ordinaria, si rammenta che l'Italia ha ratificato la 'Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale' di Strasburgo (1992) con la legge n. 203/1994 dell'8 marzo 1994, ad eccezione del ' Capitolo C' che prevede 'il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali.'. per i residenti stranieri.

Per quanto concerne il potere di annullamento straordinario attribuito al Governo dal citato art. 138 del d.lgs.n.267/2000, il Consiglio di Stato, Sez. I, (v. pareri n. 9771/2004,n. 862/2006 e n. 3714/2008), lo ha ritenuto compatibile con le prerogative riconosciute agli enti locali dal nuovo Titolo V della Costituzione, se esercitato nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato, quale è quella della legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane di cui all'art.117, comma 2, lett.p) della Costituzione.
A sostegno delle proprie argomentazioni, il Consiglio di Stato nel parere n.9771/2004, riporta le affermazioni della Corte Costituzionale la quale ha ritenuto che, pur se l'art. 114, comma I, del nuovo testo conferisce rilevanza costituzionale all'autonomia dei Comuni affermandone l'equiordinazione rispetto allo Stato, nonché alle Province, Città metropolitane e Regioni, ciò non comporta una totale equiparazione fra detti enti, i quali dispongono di poteri profondamente diversi tra loro; la Corte ha anche specificato che dopo la revisione del Titolo V, è pur sempre riservata allo Stato, nell'ordinamento generale della Repubblica, una posizione peculiare desumibile non solo dalla proclamazione di principio di cui all'art. 5 della Costituzione, ma anche dalla 'evocazione di un'istanza unitaria' resa manifesta, fra l'altro, dall'art. 120, comma 2, della Costituzione (cfr. Corte Costituzionale n. 274 del 2003).
Per la stessa ragione, afferma il Consiglio di Stato, deve ritenersi che 'lo Stato possa, nell'esercizio della sua competenza legislativa esclusiva, prevedere interventi caducatori che non incidano su prerogative costituzionalmente garantite. In tale quadro va letto l'art. 138 del T.U.E.L'.
Sempre secondo l'orientamento formulato dal citato Alto Consesso, se non si consentisse allo Stato di intervenire con lo strumento dell'annullamento governativo, 'si assisterebbe alla proliferazione di una varietà di situazioni nei singoli Comuni del tutto incoerente con la stessa ragion d'essere della riserva esclusiva in favore dello Stato in materia di elettorato e si perverrebbe al risultato che i Comuni disporrebbero nella materia di spazi di discrezionalità di cui non usufruiscono per quanto concerne l'ammissione all'elettorato dei cittadini di Stati aderenti all'Unione europea' .
Ciò posto, sottolineando come l'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia inerente alla legislazione elettorale, ne consegue che nessuna altra fonte normativa diversa dalla legge ordinaria statale – che al momento manca nell'ordinamento - è legittimata a disciplinarla.
Alla luce delle considerazioni finora svolte, deve,dunque, assumersi che la revisione dello Statuto del Comune di . sia viziata da illegittimità per i profili attinenti all'estensione del diritto di elettorato agli stranieri e agli apolidi e che siano sussistenti i presupposti che legittimano l'esercizio del potere di annullamento straordinario da parte del Governo - ai sensi del più volte citato art. 138 del d.lgs.n.267/2000 – nei confronti della norma di cui all'articolo 12, comma 2, dello Statuto medesimo.
Codesta Prefettura vorrà, pertanto, dare comunicazione al Comune dell'avvio del relativo procedimento e della facoltà di presentare allo scrivente, entro i successivi trenta giorni ( decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa), osservazioni e documenti in merito. Avrà cura, altresì, di inoltrare questi ultimi all'Ufficio scrivente ovvero di dare notizia della mancata presentazione di osservazioni e documenti, non appena spirato il suddetto termine.