IL GETTONE DI PRESENZA NON SPETTA AI COMPONENTI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO POICHE' ESSA NON E' EQUIPARATA ALLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ART. 82 TUOEL -
Class. n.15900/TU/00/82 Roma, 9 dicembre 2009
AL COMUNE DI
E, p.c.: ALLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI
OGGETTO: GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO -
Quesito su : 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - gettoni di presenza.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesto ente chiede se sia possibile corrispondere il gettone di presenza ai componenti della conferenza dei capigruppo, tenuto conto che lo statuto ed il regolamento del consiglio comunale equipara la conferenza dei capigruppo alle commissioni consiliari.
Come è noto, lo status degli amministratori locali è disciplinato dal capo IV del decreto legislativo n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. In particolare, l'art. 82, 2° comma, del testo unico dispone la corresponsione del gettone di presenza ai consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione alle sedute di consiglio e commissioni.
A parere di quest'ufficio, la conferenza dei capigruppo, avendo competenza in materia di programmazione dei lavori del consiglio e di coordinamento delle attività delle commissioni consiliari, non può essere equiparata a queste, che svolgono specificatamente funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta direttamente finalizzate alla preparazione dell'attività del consiglio.
Per i motivi sopraesposti, si ritiene che ai componenti della conferenza dei capigruppo non sia dovuto il gettone di presenza in quanto la stessa non può essere equiparata alle 'commissioni' espressamente citate nell'articolo 82, comma 2, T.U.O.E.L..