Dimissioni del presidente del consiglio comunale. Fatte salve espresse e specifiche norme statutarie o regolamentari, opera il principio della immediata operatività ed irretrattabilità delle dimissioni degli amministratori locali.
E' stata rappresentata la questione sollevata da consiglieri di minoranza del comune ., in merito alla revocabilità delle dimissioni del presidente del consiglio comunale, successivamente a quelle da assessore, a seguito del verificarsi della situazione di incompatibilità di cui all'art. 64 comma 4 del TUEL.
Ad avviso di detti consiglieri, poiché 'l'accettazione della delega assessorile avrebbe prodotto la decadenza dal precedente incarico', il ritiro delle dimissioni da presidente del consiglio avanzato dal sig.., non produrrebbe alcun effetto giuridico.
La questione sotto un profilo giuridico appare porsi quindi essenzialmente in relazione alla possibilità di revoca delle dimissioni da presidente del consiglio, tenuto conto che l'accettazione della nomina di assessore non produce di per sé la cessazione da quella di consigliere, ed altresì che il sig. . non ha rinunciato alla carica di membro dell'organo rappresentativo con la presentazione delle formali dimissioni di cui all'art. 38 comma 8 TUEL che implicano, come noto, l'attivazione dell'ordinario procedimento di surroga.
Nel rilevare che la fattispecie considerata non risulta essere stata ricorrentemente oggetto di pronunce giurisprudenziali ed altresì che non trova esplicita disciplina nella normativa statale né in quella locale dell'ente in questione, non recando lo statuto comunale disposizioni in merito alla disciplina della carica di presidente dell'organo consiliare, essa può essere affrontata svolgendo le seguenti osservazioni.
Appare pertinente citare a questo punto un passo della motivazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 114/2006 ove si legge 'la circostanza che la norma statale tace sulla durata della carica e sulle ipotesi di cessazione, non significa che il presidente dell'assemblea goda di una posizione di stabilità assoluta o quasi assoluta ..'.
In dottrina è stato ritenuto che in mancanza di una specifica disciplina statutaria o regolamentare in tema di efficacia delle dimissioni di presidente del c.c., è applicabile il regime disposto dal legislatore statale per dimissioni dei consiglieri comunali che ne prevede l'immediata efficacia e l'irrevocabilità, una volta portate a formale conoscenza del destinatario.
Ciò in applicazione della regolamentazione introdotta in materia di dimissioni degli organi degli enti locali che comporta l'immediata efficacia delle stesse, come affermazione di un principio generale, confermato e non messo in discussione dalla specialità della disciplina delle dimissioni del sindaco, la cui efficacia differita trova ragione nella gravità della situazione che ne consegue. (cfr. Vandelli in 'Commento al T.U. vol. 2 pag. 115 e per tutte in giurisprudenza amministrativa la sentenza del C. di S. – sez. V - n. 3137 del 12.06.07 secondo cui la rassegnazione delle dimissione è un atto giuridico in senso stretto, irrevocabile, non recettizio ed immediatamente efficace.)
Il regime delle dimissioni del sindaco, sotto il profilo della revocabilità entro venti giorni dalla presentazione si pone in deroga ai suddetti principi generali, valevoli per le dimissioni di tutti gli altri amministratori (cfr. parere del 24.08.06 pubblicato nella raccolta pareri informatizzata di questo Ministero, sub organi comuni e province - sindaco).
Fatte salve quindi espresse e specifiche norme statutarie o regolamentari, assenti nel caso de qua, in linea generale lo scrivente ha ritenuto anche in altri casi consolidato nell'ordinamento delle autonomie il principio sopra spiegato della immediata operatività ed irretrattabilità delle dimissioni degli amministratori locali, a far tempo dell'abrogazione dell'istituto della presa d'atto, operata dalla legge di riforma delle autonomie locali di cui alla l. n. 142/90 (cfr. parere del 14.06.05 pubblicato nella raccolta pareri informatizzata di questo Ministero, sub status amministratori locali).
Nel caso del presidente del consiglio, trattandosi di carica elettiva che costituisce espressione della 'fiducia' dell'assemblea consiliare, successivamente alle dimissioni, la conferma della nomina del medesimo dovrebbe essere votata dal consiglio secondo le previsioni recate dallo statuto, che per il comune di . sono contenute nell'art. 25, recante la disciplina della 'presidenza'.