PRESUNTA INCOMPATIBILITA' ART 63 T, COMMA 1, N.4 TUOEL PER CONSIGLIERE COMUNALE. (LITE PENDENTE)

Territorio e autonomie locali
1 Dicembre 2009
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

NON BASTA SOLO L'ESISTENZA DI UN PROCEDIMENTO CIVILE O AMM.VO IN CUI SIANO COINVOLTI ENTE ED ELETTO PER AVERSI INCOMPATIBILITA' PER LITE PENDENTE, MA OCCORRE CHE ESISTA UNA CONCRETA CONTRAPPOSIZIONE DI PARTI, CIOE' UN REALE CONFLITTO DI INTERESSI, SOLO IN TAL CASO SUSSISTE L'ESIGENZA DI EVITARE IL CONFLITTO DI INTERESSI NELLA LITE CHE POSSA ORIENTARE LE SCELTE DELL'ELETTO IN PREGIUDIZIO DELL'ENTE AMM.VO O INGENERARE ALL'ESTERNO SOPSETTI AL RIGUARDO.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/63 Roma, 1 dicembre 2009

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OGGETTO: Comune di ...... Presunta incompatibilità di un consigliere ex art.63, comma1, n.4 del D.Lgs n.267/00. Quesito.

Il comune di .... con la nota n.19847 del 21 luglio u.s., che ad ogni buon fine si allega in copia, ha rappresentato se sussista la causa di incompatibilità ex art.63, comma 1, n.4. del T.U.O.E.L per un consigliere comunale che riveste l'incarico di amministratore unico di una società la quale ha richiesto al T.A.R. l'annullamento di una deliberazione del consiglio comunale relativa all'approvazione del progetto preliminare di un collegamento viario per la realizzazione di un parcheggio pubblico. Tale opera prevede l'esproprio di un terreno intestato alla società ricorrente.
Al riguardo, si rappresenta che secondo una giurisprudenza meno recente la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'espressione ' essere parte di un procedimento' va intesa in senso tecnico, per cui la pendenza di una lite va accertata con riferimento alla qualità di parte in senso processuale, quindi, agli effetti della sussistenza della causa di incompatibilità della lite pendente con il comune non sono sindacabili i motivi del giudizio pendente, dovendo unicamente rilevarsi il dato formale ed obiettivo di tale pendenza, che esaurisce ' ex se' il presupposto dell'incompatibilità ( cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 1991, n.1666).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente è stato ritenuto che ad integrare gli estremi della causa di incompatibilità di cui al comma 1, n.4) del citato articolo 63, ' non basta la pura e semplice constatazione dell'esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale risultino coinvolti, attivamente o passivamente, l'eletto o l'ente, ma occorre che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti , ossia una reale situazione di conflitto : solo in tal caso sussiste l'esigenza di evitare che il conflitto di interessi nella lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrativo, o comunque possa ingenerare all'esterno sospetti al riguardo..'(cfr. Cass. Civ., sez. I, 28 luglio 2001, n.10335 ).
Nel caso in esame quest'ufficio è dell'avviso che non sussista la causa di incompatibilità di cui all'art.63, comma 1, n.4 del T.U.O.E.L. in quanto l'amministratore non è parte processuale nel giudizio con il Comune, ma lo è la società di cui il consigliere comunale in questione è amministratore unico.
Peraltro, la stessa Corte Costituzionale è stata chiamata dalla Corte di Appello di Firenze a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art.63 , comma 1, n.4, in occasione di una questione in parte analoga a quella ora in esame, concernente un giudizio instaurato nei confronti di un comune da un consigliere comunale non in proprio ma quale amministratore di due società di diritto privato. Il giudice delle leggi, con sentenza del 2 luglio 2008, n.240, ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il remittente solleciti alla Corte stessa un intervento additivo al quale non è costituzionalmente obbligata atteso che spetta al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, stabilire il regime delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.
Secondo la Corte Costituzionale è, quindi, inammissibile la questione di costituzionalità sollevata , in riferimento agli artt.3 e 97 Cost., sulla disposizione di cui all'art.63, comma 1, n.4 , del d.lgs. n.267/2000, che individua le incompatibilità per lite pendente nei confronti degli amministratori locali, sollevata nella parte in cui non è estesa all'ipotesi ove l'eletto sia titolare della rappresentanza organica di un soggetto avente lite con l'ente locale.
Ciò premesso si ritiene che per la questione prospettata non sussista la causa di incompatibilità di cui all'art.63, comma 1, n.4 del d.lgs. n.267/2000.
Si prega, pertanto, di portare quanto sopra a conoscenza dell'ente interessato, con le
modalità ritenute più opportune da codesta Prefettura.
Con l'occasione si prega di invitare l'ente a fornire ulteriori informazioni sulla società di cui il consigliere comunale è amministratore unico ( es. tipo di società, se vi sia un rapporto di vigilanza oppure una partecipazione del comune al capitale sociale ed in quale misura, statuto della società ), per consentire a quest'ufficio di valutare se sussista, per il consigliere in argomento, l' altra ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n.1) o n. 2).