Presidenza del consiglio comunale in assenza del Presidente del consiglio e del Vice presidente. Reintegrazione del consiglio comunale essendo deceduto il Sindaco

Territorio e autonomie locali
3 Dicembre 2009
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

In base alle specifiche disposizioni statutarie, la funzione di convocazione e presidenza del Consiglio è attribuita istituzionalmente al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente del Consiglio. Non può procedersi alla surroga del sindaco deceduto con la nomina del primo consigliere non eletto.

Testo 

E' stato posto un quesito in merito alla possibilità che, in caso di assenza sia del Presidente che del Vicepresidente del Consiglio comunale, la seduta consiliare possa essere presieduta dal Vicesindaco reggente.

E' stato chiesto, inoltre, se in tale seduta possa essere reintegrato il consiglio comunale con la nomina del primo consigliere non eletto, tenuto conto del decesso del Sindaco dell'ente.

In relazione al primo quesito, si osserva, sulla base della specifiche disposizioni statutarie, che la funzione di convocazione e presidenza del Consiglio è attribuita istituzionalmente al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente del Consiglio (art. 8 bis, commi 8 e 13)

Pertanto, è da ritenersi preclusa la possibilità di individuare un'ulteriore figura legittimata allo svolgimento delle cennate funzioni, sia pure in via suppletiva, vale a dire nel caso siano contemporaneamente assenti (ovvero temporaneamente impediti) sia il Presidente, sia il Vicepresidente.

SI ritiene condivisibile, per quanto precede, la posizione assunta dall'interessato ente locale che, come si è appreso da notizie acquisite in via informale, ha differito di qualche giorno la seduta consiliare, rinviandola per il tempo strettamente necessario al superamento della situazione contingente di contemporanea indisponibilità sia del Presidente, sia del Vicepresidente.

Con riferimento al secondo dei quesiti posti, si fa presente che, ad avviso dello scrivente, non può procedersi alla surroga del sindaco deceduto con la nomina del primo consigliere non eletto, in quanto l'art. 45 del dlgs. n. 267/2000, recante la disciplina in materia di surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, si riferisce esclusivamente alla ipotesi della vacanza del seggio di consigliere e non anche alla diversa fattispecie del decesso del sindaco, disciplinata dall'art. 53 del dlgs. n. 267/2000. .