– Commissione consultiva consiliare – Partecipazione della minoranza – Quesito.

Territorio e autonomie locali
23 Novembre 2009
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Le commissioni consiliari consultive, qualora istituite, devono essere composte, conformemente alla normativa statutaria e regolamentare dell’ente, con criterio proporzionale al numero dei gruppi consiliari. Alla stregua dei surriferiti principi, dovrebbe reputarsi preclusa la possibilità che le commissioni possano essere costituite con componenti appartenenti esclusivamente alla maggioranza e che non sia ipotizzabile che quest’ultima provveda alla nomina dei componenti spettanti ai gruppi di minoranza.

Testo 

Con lettera e-mail che si unisce in copia, il sig., consigliere del comune di ., ha posto alcuni quesiti relativamente all'istituzione di una commissione consultiva consiliare.

In particolare, è stato chiesto di conoscere se sia ammissibile la costituzione di una commissione consultiva consiliare i cui componenti appartengano esclusivamente allo schieramento di maggioranza, ovvero che la maggioranza possa individuare anche i componenti che rappresentano la minoranza, tenuto conto che sia lo statuto sia il regolamento prevedono, sostanzialmente, che le commissioni consiliari in parola siano composte nel rispetto del criterio proporzionale fra le forze politiche presenti in consiglio.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

L'art. 13, comma 11 del locale statuto prevede che la deliberazione consiliare istitutiva delle commissioni in argomento sia adottata 'a maggioranza assoluta dai consiglieri assegnati al consiglio'.

Tuttavia tale disposizione va raccordata con le altre inerenti alla materia e, segnatamente, con il comma 5 del medesimo articolo, il quale impone, per dette commissioni, il vincolo alla composizione 'con criterio proporzionale', e con i commi 2 e 3 dell'art. 69 del locale 'Regolamento per le sedute del consiglio comunale', in base ai quali i componenti delle cennate commissioni, proporzionati al 'numero dei gruppi consiliari' sono nominati dal consiglio comunale 'su designazione dei singoli gruppi consiliari, secondo le rispettive spettanze'.
Alla stregua dei surriferiti principi, dovrebbe reputarsi preclusa la possibilità che le commissioni possano essere costituite con componenti appartenenti esclusivamente alla maggioranza e che non sia ipotizzabile che quest'ultima provveda alla nomina dei componenti spettanti ai gruppi di minoranza.

Qualora codesta Prefettura, qualora non emergano ulteriori elementi rispetto alla situazione prospettata, di partecipare quanto sopra all'Ente ed al consigliere comunale interessato.