INDENNITA' AD ASSESSORE CHE SVOLGE ATTIVITA' DI SUPPLENTE C/O UN ISTITUTO SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO.

Territorio e autonomie locali
15 Novembre 2009
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

AGLI AMM.RI , PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO NEL COMPARTO SCUOLA, CHE NON POSSONO METTERSI IN ASPETTATATIVA, SPETTA L'INDENNITA' DI FUNZIONE NELLA MISURA INTERA.

Testo 

Class. n.15900/TU/00/82 Roma, 15 DICEMBRE 2009

OGGETTO: Quesito in materia di indennità di funzione ex art.82 TUOEL 267/2000.

Quesito su : 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - compensi : indennità di funzione.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale sono stati chiesti chiarimenti in merito alla determinazione dell'indennità da corrispondere ad un assessore comunale che svolge attività di supplente, con contratto a tempo determinato, presso un Istituto Scolastico.
Per quanto riguarda l'aspetto generale della questione, si rappresenta che non sono intervenute modifiche legislative né giurisprudenziali che abbiano modificato quanto precedentemente espresso da questo Ministero, con nota in data 11 giugno 2006, trasmessa in copia da codesto Ente.
Si ribadisce pertanto che, l'art. 82, comma 1, del decreto legislativo n.267/2000 dispone la corresponsione dell'indennità di funzione in misura dimezzata agli amministratori lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto il collocamento in aspettativa.
Poiché ratio di detta norma è quella di differenziare il trattamento economico tra i soggetti che si trovano in situazioni diverse, ovvero tra quelli cui la legge riconosce il diritto di porsi in aspettativa non retribuita e quelli che non possono avvalersi di tale istituto, l'indennità va corrisposta nella misura intera all'amministratore che non può richiedere il collocamento in aspettativa.
Sul particolare profilo professionale relativo al personale docente a tempo determinato del comparto scuola, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'uopo interessato, ha evidenziato che i contratti di lavoro per il personale del comparto scuola non prevedono la possibilità di concessione di periodi di aspettativa al personale assunto a tempo determinato.
Per quanto sopra, all'assessore compete l'indennità di funzione nella misura intera per il periodo corrispondente all'incarico di docente presso l'istituto scolastico.