Mozione di sfiducia – Art.52 del T.U.E.L. n.267/2000

Territorio e autonomie locali
13 Novembre 2009
Categoria 
05.01.04 Mozione di sfiducia
Sintesi/Massima 

La mozione di sfiducia, ai sensi dell’art.52 del T.U.E.L. n.267/2000, viene “messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione”. Il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione per la messa in discussione della mozione di sfiducia è perentorio, pertanto, non può prospettarsene la discussione oltre il termine di trenta giorni.

Testo 

E' stato chiesto l'avviso della scrivente in merito alla possibilità di considerare decaduta la mozione di sfiducia non discussa entro il trentesimo giorno dalla sua presentazione.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Il legislatore, nel disciplinare all'art.52 del T.U.E.L: n.267/2000 l'istituto in parola, ha previsto una tempistica del procedimento precisando, in particolare, che la mozione di sfiducia viene 'messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione', chiaramente intesa a cristallizzare il suo svolgimento entro un arco temporale limitato.
Il termine minimo di dieci giorni prima del quale la proposta non deve essere sottoposta a discussione, si configura come preordinato a facilitare eventuali trattative politiche per tentare il superamento del contrasto tra capo dell'amministrazione e consiglio, (nel qual caso la mozione potrebbe anche essere ritirata), mentre il termine massimo di trenta giorni è inteso ad evitare che l'argomento possa essere eccessivamente differito e, quindi, sottratto alla discussione dell'organo competente a decidere entro un ragionevole arco temporale.
La dottrina ritiene che il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione per la messa in discussione sia da considerare perentorio, con la conseguenza che, una volta decorso, non può più farsi luogo all'adempimento in questione. Tale orientamento è condivisibile, tenuto conto della gravità delle conseguenze disposte dalla norma in esame che prevede, in caso di approvazione della mozione, lo scioglimento del consiglio.
Per quanto precede, si è dell'avviso che, nel caso di specie, la mozione sia da reputarsi decaduta, nel senso che non può prospettarsene la discussione oltre il cennato termine temporale dei trenta giorni.