UN IMPIEGATO DELLA PROVINCIA PUO' RICOPRIRE LA CARICA DI ASSESSORE IN UN COMUNE DI OLTRE 30.000 ABITANTI -
UN INSEGNANTE DI RUOLO CON CONTRATTO ATEMPO INDETERMINATO PUO' RICOPRIRE LA CARICA DI ASSESSORE ALLA P.I. DEL COMUNE OVE HA SEDE LA SCUOLA FINANZIATA DALL'ENTE LOCALE IN CUI LO STESSO PRESTA SERVIZIO.
Class. n. 15900/TU/00/63
Roma, 15 dicembre 2009
Oggetto: incompatibilità di dipendenti pubblici.
Si fa riferimento alla nota emarginata, pervenuta via e mail, con la quale vengono formulati due quesiti concernenti presunte questioni di incompatibilità di dipendenti pubblici eletti amministratori comunali.
Con il primo viene chiesto di conoscere se un impiegato della Provincia può ricoprire la carica di assessore in un comune con oltre 30.000 abitanti sito nell'ambito territoriale della stessa provincia.
Con il secondo quesito viene chiesto di conoscere se un insegnante di ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato possa ricoprire l'incarico di assessore alla pubblica istruzione del comune ove ha sede la scuola, finanziata dall'ente locale, in cui lo stesso presta servizio.
In caso di insussistenza delle menzionate incompatibilità per entrambi i quesiti viene chiesto di conoscere se, per lo svolgimento del mandato elettorale, sia necessaria la preventiva autorizzazione dell'ente di appartenenza.
Al riguardo si osserva che i casi di incompatibilità alla carica di assessore comunale e provinciale sono individuati dall'art. 64 oltrechè dal combinato disposto degli art. 47 e 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Tra le ipotesi individuate dai menzionati articoli, che la giurisprudenza ha più volte sancito devono ritenersi tassative, non sono rinvenibili le fattispecie rappresentate con la nota alla quale si risponde.
Con riferimento inoltre al secondo dei quesiti formulati si ritiene che la fattispecie evidenziata non configuri nemmeno l'ineleggibilità prevista dall'art. 60 comma 7 del T.U.O.E.L. non potendo ritenersi che l'insegnante abbia un rapporto di impiego con il comune atteso che, come risulta agli atti, la scuola in cui presta servizio è solamente finanziata dall'ente locale.
Per quanto attiene infine l'ulteriore quesito con il quale si chiede di conoscere se, per svolgere il mandato amministrativo, sia necessaria la preventiva autorizzazione dell'ente di appartenenza, si ritiene opportuno evidenziare che l'esercizio del diritto di elettorato passivo è espressamente garantito all'art. 51 della Costituzione ove, nel disporre che tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, viene sancito che chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di conservare il suo posto di lavoro. Le stesse ipotesi di ineleggibilità alla carica di amministratore locale disposte dall'art. 60 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, laddove previste per alcune tipologie di impiego o professionalità, non sono in ogni caso disposte al fine di evitare un possibile 'cumulo' di cariche pubbliche ma per impedire che colui che intende partecipare alla competizione elettorale possa, in ragione del suo impiego o professione, esercitare influenza sulla formazione della scelta elettorale.