INCOMPATIBILITA' CONSIGLIERE COMUNALE, LIBERO PROFESSIONISTA, MEMBRO COMMISSIONE EDILIZIA DEL COMUNE.

Territorio e autonomie locali
3 Febbraio 2010
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

SI rappresenta che la normativa vigente non prevede una ipotesi di incompatibilità in senso tecnico, ma il problema si pone in termini di compatibilità con l’ordinamento della presenza di un consigliere comunale nella suddetta commissione. Il Consiglio di Stato con il parere n. 2447/03 del 13 giugno 2003 ha ritenuto che “la presenza di organi politici nella Commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni edilizie, non è più consentita dall’assetto normativo attuale”.

Testo 

Prot. n.15900/TU/63/78 Roma,

ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI

OGGETTO: Incompatibilità art. 63, comma1, n. 2 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.

Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo
Elettorato passivo – incompatibilità.
......è stato chiesto a questo Ministero, con la nota che si unisce in copia, se si configuri un'ipotesi di incompatibilità per un consigliere comunale, libero professionista in qualità di geometra, che è membro della commissione edilizia del comune di ....
In via preliminare, si rappresenta che la normativa vigente non prevede una ipotesi di incompatibilità in senso tecnico, ma il problema si pone in termini di compatibilità con l'ordinamento della presenza di un consigliere comunale nella suddetta commissione. In merito, occorre fare riferimento all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con il parere n. 2447/03 del 13 giugno 2003.
Il Supremo Consesso ha ritenuto che 'la presenza di organi politici nella Commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni edilizie, non è più consentita dall'assetto normativo attuale'.
Secondo l'orientamento de quo, inoltre, "qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli enti locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche".
Peraltro, a seguito delle innovazioni introdotte dal testo unico sull'edilizia approvato con il d.P.R. 380 del 2001, la commissione edilizia ha perso il suo carattere di organo necessario ex lege e poiché l'istituzione della medesima è attualmente facoltativa, gli enti locali possono scegliere se conservarla, adeguandone la composizione e indicando nel regolamento edilizio gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo, ovvero sopprimerla, tenendo conto della netta separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione.
Si prega di voler comunicare quanto sopra all'autore del quesito con le modalità ritenute più opportune.