Sussistenza di una causa di ineleggibilità nei confronti di un componente del Consiglio di amministrazione di una società a totale partecipazione del comune, che vuole candidarsi alla carica di consigliere comunale.

Territorio e autonomie locali
4 Febbraio 2010
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

L’ipotesi prospettata rientra nella fattispecie di cui all’art. 60, comma 1, n. 11) del T.U.O.E.L., in quanto i componenti del Consiglio di amministrazione sono amministratori di un’azienda dipendente dal comune, tenuto conto che il relativo capitale è interamente detenuto dal Comune.
Va peraltro rilevato che lo Statuto di codesto Ente prevede, all’art. 27, il divieto per un consigliere di ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune e, nel contempo, non prevede, come consentito dall’art. 67 del T.U.O.E.L., un’esimente alla suddetta causa di ineleggibilità.
Per completezza, si soggiunge che il comma 3 del citato art. 60 prevede che talune cause d’ineleggibilità, tra cui quella in esame, non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Testo 

Prot. n. 15900/TU/00/60 Roma, 4 febbraio 2010

ALLA CITTA' DI

e, p.c. ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI

OGGETTO: Quesito in merito alla sussistenza di ipotesi di ineleggibilità.

Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione e all'espletamento del mandato elettivo: elettorato passivo – ineleggibilità.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato richiesto l'avviso di questo Ministero in merito alla sussistenza di una causa di ineleggibilità nei confronti di un componente del Consiglio di amministrazione di una società a totale partecipazione del comune, che vuole candidarsi alla carica di consigliere comunale.
Al riguardo, si osserva che l'ipotesi prospettata rientra nella fattispecie di cui all'art. 60, comma 1, n. 11) del T.U.O.E.L., in quanto i componenti del Consiglio di amministrazione sono amministratori di un'azienda dipendente dal comune, tenuto conto che il relativo capitale è interamente detenuto dal Comune.
Va peraltro rilevato che lo Statuto di codesto Ente prevede, all'art. 27, il divieto per un consigliere di ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune e, nel contempo, non prevede, come consentito dall'art. 67 del T.U.O.E.L., un'esimente alla suddetta causa di ineleggibilità.
Per completezza, si soggiunge che il comma 3 del citato art. 60 prevede che talune cause d'ineleggibilità, tra cui quella in esame, non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.