INCOMPATIBILITA' EX ART 63 C.1 N . 4

Territorio e autonomie locali
26 Gennaio 2010
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

E' INDIVIDUATA UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DI CARICHE PUBBLICHE PER CHI HA LITE PENDENTE CON L'ENTE PRESSO LO STESSO ENTE.

Testo 

Class. 15900/TU/00/63 Roma, 26.1.2010

Oggetto: Comune di..... Quesito in ordine alla incompatibilità alla carica di consigliere comunale ai sensi dell'art. 63 , co. 1, n. 4 e n. 6 del T.U.O.E.L.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stata trasmessa la richiesta di parere formulata dal sindaco del comune di , in ordine alla sussistenza nei confronti di due consiglieri neoeletti nelle consultazioni elettorali del della causa di incompatibilità disciplinata dall'art. 63, co. 1, n. 4 e n. 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Al riguardo, è stato rappresentato che, a seguito della ricognizione regionale degli usi civici operata dalla Regione ...... ai sensi della Legge Regionale (recante 'procedure per la determinazione dei valori dei suoli gravati da diritti di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche'), integrativa della Legge Regionale ('Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche. Esercizio delle funzioni amministrative'), l'amministrazione comunale di ....., con deliberazione consiliare ha fissato i criteri di affrancazione e di determinazione dei canoni dei terreni gravati da uso civico nell'ambito comunale.
Con la predetta normativa regionale, infatti, è fatto obbligo ai comuni di ripristinare e riscuotere i canoni annui per tutti i terreni gravati da uso civico, conformemente alla verifica demaniale approvata dalla Regione.
Di conseguenza, con la citata delibera comunale sono stati stabiliti i canoni da versare per i 5 anni precedenti e fino all'eventuale riscatto, vista la riconosciuta possibilità di affrancare gli stessi terreni gravati da uso civico, ricorrendone i presupposti.
Sulla base degli elementi trasmessi, risulta che entrambi i consiglieri sopra citati hanno presentato ciascuno due diversi ricorsi avverso i provvedimenti del comune (provvedimenti non prodotti a questo Ufficio) con i quali, nel dare notizia della verifica demaniale effettuata dalla Regione, si è proceduto a richiedere il pagamento dei canoni arretrati relativi ai terreni gravati da uso civico detenuti dagli stessi consiglieri.
a) In particolare la ...... Spa, concessionaria per il comune della riscossione, inviava in data al primo interessato un'ingiunzione di pagamento per i canoni dovuti, avverso cui il medesimo consigliere ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di ......
Con sentenza n. la citata Commissione dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, demandando la cognizione della controversia all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, presso cui è stato riassunto il giudizio, tuttora pendente.

b) Anche il secondo consigliere ha presentato ricorso in data avverso l'avviso di pagamento dei canoni arretrati relativi agli anni per i suoi terreni gravati da uso civico e avverso l'ingiunzione di pagamento del emessa dalla ...... Spa, in entrambi i casi davanti al Commissario Regionale per ..... per gli Usi Civici.
Si segnala che non sono stati prodotti a questo ufficio gli atti impugnati.

Ciò posto, si osserva preliminarmente che l'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 individua le cause ostative all'espletamento del mandato elettivo. In particolare si rileva che l'articolo 63, comma 1, n. 4, del decreto legislativo 267/2000 dispone che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale colui che ha lite pendente in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente con il comune o la provincia.
Come noto, il commissario per la liquidazione degli usi civici è un magistrato speciale istituito dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, con il compito di regolare i conflitti in materia di usi civici, per cui, 'tra le liti civili di cui all'art. 3 n. 4 della legge n. 154 del 1981 deve comprendersi anche la controversia nella quale si chieda l'accertamento della qualità demaniale di un fondo davanti al commissario per la liquidazione degli usi civici, trattandosi di procedimento giurisdizionale davanti ad un giudice dei diritti soggettivi' (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28.07.2001, n. 10335).
Lo stesso comma dell'art. 63 citato, al n. 6, pone un'altra ipotesi d'incompatibilità nei confronti di colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Ciò premesso, si rappresenta che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'espressione 'essere parte di un procedimento' va intesa in senso tecnico, per cui la pendenza di una lite va accertata con riferimento alla qualità di parte in senso processuale, quindi, agli effetti della sussistenza della causa di incompatibilità della lite pendente con il comune non sono sindacabili i motivi del giudizio pendente, dovendo unicamente rilevarsi il dato formale ed obiettivo di tale pendenza, che esaurisce 'ex se' il presupposto dell'incompatibilità (cfr. Cass. Civ., sez. I, 16 febbraio 1991, n. 1666).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sempre indicato come il fondamento dell'incompatibilità ex art 63, comma 1, n. 4, del decreto legislativo 267/2000 sia da ricercare nella concreta contrapposizione di parti, che 'possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrato, o comunque possa ingenerare all'esterno sospetti al riguardo.' ( già citata Cass. Civ., Sez. I, 28.07.2001, n. 10335).
Pertanto, la finalità della norma è quella di garantire che l'esercizio del mandato elettorale sia corretto e non impedito da pericolose interferenze di finalità individuali con esigenze di pubblico interesse.
Ciò premesso, nei casi sottoposti alla valutazione di questo Ufficio, è chiaro che i procedimenti giudiziari avviati dai consiglieri comunali nei confronti dell'amministrazione presso la quale svolgono il mandato elettivo fanno assumere agli stessi la qualità di 'parte processuale'.
Tale situazione pone i citati consiglieri nella condizione di incompatibilità disciplinata dall'art. 63, co. 1, n. 4, non potendosi invocare, al riguardo, l'esimente prevista per le liti in materia tributaria - come evidenziato dalla stessa sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di ...... sopra citata - trattandosi non di tributi ma di canoni annui di natura enfiteutica a favore del comune.
I casi sopra citati inoltre potrebbero essere valutati anche alla luce del successivo n. 6 dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, purché risulti che i citati consiglieri, debitori nei confronti del comune per i canoni arretrati iscritti a ruolo, siano stati legalmente messi in mora.
Ciò posto, in conformità al principio generale che ogni organo collegiale deliberi innanzitutto sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la contestazione della causa ostativa all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura consiliare prevista dall'art. 69 del citato decreto legislativo, che garantisce comunque il corretto contraddittorio tra organo e amministratori, assicurando a questi ultimi l'esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa d'incompatibilità contestata.