APPLICABILITA' ART. 60 COMMA 1, N. 7 INELLEGGIBILITA' CONSIGLIERE CHA HA STIPULATO CON L'ENTE UN CONTRATTO A PROGETTO.

Territorio e autonomie locali
3 Febbraio 2010
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

L'ART.60 C.7 N. 1 TUOEL PONE L'ACCENTO SUL DATO FORMALE DELLA DIPENDENZA, SUBORDINANDO L'INELEGGIBILITA' AL FATTO CHE INTERCORRA CON IL COMUNE UN RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE, COSA CHE NON SI EVINCE CON I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PER PROGRAMMA CHE SOSTANZIALMENTE SI PU0' QUALIFICARE COME RAPPORTO DI LAVOROA PROGETTO.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/60 Roma, firmato 2.02.2010

OGGETTO: Comune di ...... Quesito in merito all'applicabilità dell' art. 60, comma 1, n. 7 del D. Lgs. 267/2000.

Si fa riferimento alla nota in epigrafe, con la quale è stata trasmessa la richiesta di parere avanzata dal Segretario comunale del Comune di .... in merito all'eventuale sussistenza di una causa di ineleggibilità, lamentata dal gruppo consiliare ..... nei confronti del consigliere ......, per violazione dell'art. 60, comma 1, n. 7, del decreto legislativo n. 267/2000, in quanto la stessa ha stipulato con l'Ente un contratto a progetto.
Il Consiglio Comunale si è già espresso sulla convalida degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 6/7 giugno 2009 con delibera n. 8 del 21.06.09, e nei confronti del consigliere sopra citato non è stata rilevata alcuna causa ostativa all'espletamento del mandato.
Si segnala che le note in riferimento sono pervenute prive degli allegati.
La formulazione dell'art. 60, comma 1, n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000 pone l'accento sul dato formale della dipendenza, subordinando l'ineleggibilità al fatto che intercorra con il comune un rapporto di lavoro dipendente.
Al fine di identificare il rapporto tra ente locale e amministratore lavoratore come suscettibile di provocare l'incompatibilità sopravvenuta di quest'ultimo, occorre fare riferimento ai poteri di organizzazione, disciplina e regolamentazione del rapporto, che qualificano lo stesso come di dipendenza, che può configurarsi non solo per il lavoro a tempo indeterminato, ma anche per talune ipotesi di lavoro a tempo determinato.
Il contratto a progetto, o meglio contratto di collaborazione per programma, è disciplinato dal D. Lgs. n. 276/2003 (c.d. Legge Biagi), che ha ridefinito il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (altrimenti detto co.co.co.), mantenendone la natura di contratto di lavoro assimilabile al lavoro autonomo, anche se temperato con alcuni istituti di garanzia a tutela del collaboratore autonomo (assenza per malattia o infortunio; sanzione della conversione del rapporto a tempo indeterminato se il giudice accerta la mancanza del progetto).
Secondo la definizione data dall'art. 61 co. I, del decreto sopra citato 'i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa'
I peculiari connotati della nuova forma di rapporto di lavoro, destinata a sostituire i vecchi "co.co.co.", sono stati messi in luce dalla circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1, 8 gennaio 2004, avente ad oggetto la "Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto:
'Le collaborazioni coordinate e continuative secondo il modello approntato dal legislatore, oltre al requisito del progetto, programma di lavoro o fase di esso, che costituisce mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa, restano caratterizzate dall'elemento qualificatorio essenziale, rappresentato dall'autonomia del collaboratore (nello svolgimento della attività lavorativa dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso), dalla necessaria coordinazione con il committente, e dall'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione.
Quanto a quest'ultimo requisito, va comunque ricordato che l'art. 62, comma 1, lett. d), del decreto legislativo [n. 276/2003], prevede che tra le forme di coordinamento dell'esecuzione della prestazione del collaboratore a progetto all'organizzazione del committente sono comprese anche forme di coordinamento temporale. Ond'è che l'autonomia del collaboratore a progetto si esplicherà pienamente, quanto al tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione, all'interno delle pattuizioni intervenute tra le parti su dette forme di coordinamento.
Tali requisiti costituiscono il fulcro della differenziazione tra la tipologia contrattuale in esame e quelle riconducibili, da un lato, al lavoro subordinato e, dall'altro, al lavoro autonomo (art. 2222 c.c.)'.
Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato riconduce la nuova tipologia di lavoro a progetto nell'alveo dell'autonomia organizzativa: 'nella fisionomia, ora positivamente tipizzata, del "lavoro a progetto", gli eventuali tratti della continuità e del coordinamento della prestazione lavorativa non si presentano più in rapporto di radicale antitesi e di irriducibile alterità rispetto al modello normativo, ancorché quest'ultimo rimanga indubbiamente all'interno dell'ampio alveo dell'autonomia organizzativa' (cfr. Cons. di St., Sez.V, sent. n.1743 del 3.04.2006. Cfr. anche Corte Cost., sent. 5.12.2008, n. 399).
Ma già la Corte di Cassazione, con giurisprudenza costante (cfr.: Sez. Lavoro: sent. n.3058 del 2003; sent. n.10310 del 2002; sent. n.15266 del 2001; sent. n.6147 del 2001), aveva ravvisato nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa gli elementi del contratto di lavoro autonomo di natura privatistica.
Tuttavia, in più occasioni l'Alto Consesso (cfr., ad esempio, Sez. Lavoro: sentenze n.5960 del 1999, n.224 del 2001 e n.9839 del 2002) ha ritenuto che, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli fattuali emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi dovesse darsi necessariamente rilievo prevalente. In base a tale assunto ha pertanto accertato che, al di là della qualificazione del contratto di lavoro come autonomo ad esso attribuita dalle parti o dal legislatore, erano stati introdotti, in sede di stipulazione della convenzione o nella concreta gestione della medesima, ulteriori obblighi per il lavoratore tipici del rapporto di lavoro subordinato e incompatibili con la natura autonoma del rapporto.
Ciò premesso, nei limiti sopra evidenziati dalla normativa di riferimento e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove il rapporto di lavoro del consigliere in argomento possa qualificarsi anche sostanzialmente come lavoro a progetto, si ritiene, concordemente a quanto già espresso da codesta Prefettura – U.T.G., che l'ipotesi prospettata non sia riconducibile alla causa di ineleggibilità prevista dall'art.60, comma 1, n. 7 del T.U.O.E.L.