Decesso Presidente Circoscrizione. E’ ammissibile lo svolgimento delle funzioni del Presidente della circoscrizione deceduto da parte del Vice Presidente dell’organo esecutivo della circoscrizione stessa.
E' stata sottoposta a questo Ministero la problematica inerente al decesso del Presidente di una delle quattro circoscrizioni in cui è articolato il territorio del comune di ..
Detto comune ha chiesto, in particolare, quale soggetto debba svolgere le funzioni sostitutive del Presidente deceduto sino al termine del mandato del sindaco (2012) oppure se vadano indette nuove elezioni 'esclusivamente per la prima circoscrizione in occasione della prima tornata elettorale utile (elezioni regionali del marzo 2010)' tenuto conto che né lo statuto né il regolamento delle circoscrizioni disciplinano in modo puntuale la fattispecie.
Al riguardo si comunica quanto segue.
Ad avviso della scrivente, l'evidente parallelismo riscontrabile, pur nei diversi ruoli, fra la figura del Presidente della circoscrizione e quella del Sindaco nonché tra quella del Vicesindaco e quella del Vice Presidente del Consiglio di Presidenza (di cui all'art. 30 del citato regolamento), induce a reputare ammissibile lo svolgimento delle funzioni del Presidente deceduto da parte del suddetto Vice Presidente dell'organo esecutivo.
Si aggiunge che l'articolo 30, comma 1, del locale regolamento delle circoscrizioni configura l'organo esecutivo della circoscrizione in modo del tutto analogo a quello del comune (come delineato dall' art.46, co. 2 d.lgs. n. 267/2000), trattandosi di componenti nominati fiduciariamente dal Presidente della circoscrizione '..di cui uno con funzioni di Vice Presidente'.
Peraltro avvalora tale tesi la norma di chiusura contemplata dall'art. 2, co. 4 del Regolamento delle circoscrizioni secondo la quale le disposizioni di legge, ovvero dello statuto, così come dei Regolamenti comunali, si applicano in via suppletiva al fine di regolare tutte quelle situazioni che non ricevano apposita ed espressa disciplina nella fonte regolamentare.
Va, inoltre, osservato che l'art. 30, co. 2, del Regolamento in parola individua nell' 'assenza dichiarata' (oltre che nell' 'impedimento') una possibile situazione che dà luogo al subentro del Vice Presidente in sostituzione del Presidente. Pur considerato che il concetto di 'assenza dichiarata' è da tenersi distinto rispetto a quello di 'vacanza' riscontrabile nell'ipotesi di 'decesso', non può disconoscersi, che, in carenza di apposita disciplina circa quest'ultima fattispecie, è sempre invocabile, in estrema ratio, quella che, all'interno della fonte normativa di riferimento (Regolamento delle circoscrizioni) va a regolare le situazioni più prossime, per un principio di coerenza ed omogeneità del testo complessivo.
Per quanto concerne il secondo quesito, relativo alla eventualità che vadano indette nuove elezioni esclusivamente per la prima circoscrizione in occasione della prima tornata elettorale utile, si osserva preliminarmente che detto comune rientra tra quelli che, sulla base delle previsioni della legge n. 244/2007, non possono più articolare il territorio in circoscrizioni di decentramento, i cui organi, quindi, restano in carica sino ad esaurimento del mandato elettorale.
Per altro verso, si rileva anche che il locale regolamento delle circoscrizioni, pur avendo recepito, all'articolo 22, l'istituto dello scioglimento anticipato del consiglio circoscrizionale prevedendo l'indizione di nuove elezioni separatamente da quelle del consiglio comunale, non vi ha ricompreso il decesso del Presidente.
Alla luce di ciò si ritiene, d'intesa con la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, che gli organi circoscrizionali possano proseguire il mandato fino al 2012, scadenza naturale, senza procedere allo scioglimento del consiglio circoscrizionale, con assunzione delle funzioni del Presidente da parte del Vice Presidente.