INELEGGIBILITA' E/O INCOMTABILITA' DI EX CONSIGLIERE COMUNALE NOMINATO ASSESSORE ESTERNO.

Territorio e autonomie locali
1 Febbraio 2010
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

L'AMMINISTRATORE CHE RICOPRE LA CARICA DI CONSIGLIERE C/O CONSORZIO PREVISTO E DISIPLINATO DALLLA LEGGE REGIONALE AL QUALE IL COMUNE PARTECIPA CON QUOTA INDFERIORE AL 20% DEL CAPITALE SOCIALE, STANTE LA NATURA OBBLIGATORIA DEL CONSORZIO DE QUO, NON SUSSISTONO CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOPATIBILITA'.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/60-63 Roma, 1 febbraio 2010

OGGETTO: Comune di ........... – Ineleggibilità e/o incompatibilità di un ex
consigliere comunale nominato assessore esterno.
Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo
Elettorato passivo – ineleggibilità incompatibilità.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato formulato un quesito concernente la sussistenza di presupposti di ineleggibilità o di incompatibilità, ai sensi degli artt. 60 comma 1, n. 11 o 63 comma 1, n. 1 del decreto legislativo n.267/2000, in capo ad un consigliere del comune di ........, nominato dal sindaco assessore esterno, dopo che l'amministratore si era dimesso dalla carica consiliare.
L'amministratore in questione risulta ricoprire la carica di 'consigliere di amministrazione del Consorzio smaltimento rifiuti .........., con sede in ......', consorzio che rientra tra quelli obbligatori, costituito ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000, previsto e disciplinato dalla legge della Regione ......., n. ..... ed al quale il Comune in oggetto, partecipa con una quota inferiore al 20% del capitale sociale.
Al riguardo, preliminarmente si osserva, per quanto riguarda la sussistenza di eventuali cause ostative all'espletamento del mandato conferito al suddetto amministratore, che l'art. 47 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Per quanto attiene più in particolare la sussistenza delle supposte cause di ineleggibilità ed incompatibilità si osserva che la Corte di Cassazione, con alcune peraltro non recenti pronunce (Cass nn. 12532/92; 391/94; 6160/94 e 6920/97) con riferimento all'art. 2 comma 1, n, 11 della legge n. 154/1981 ora trasfuso nel citato art. 60, comma 1, n. 11, ha chiarito che tale causa ostativa si configura quando un consorzio agisce in conformità alle specifiche prescrizioni impartite in via generale o puntuale per ogni singolo atto dal comune da cui dipende. Infatti, secondo i giudici di legittimità, connotazioni essenziali della nozione di 'dipendenza' sono la strumentalità per il perseguimento degli scopi propri dell'ente sovraordinato e l'operatività nelle materie attribuite alla sua competenza, la causa di ineleggibilità può pertanto delinearsi non quando il comune sia titolare di una generica potestà di indirizzo politico od amministrativo o di controllo sulla struttura organizzativa, sugli atti o sugli organi dell'ente dipendente, bensì quando al comune spetti un più penetrante potere di ingerenza che lo ponga in condizione di dirigere l'ente dipendente, cosicché quest'ultimo si configura come mero strumento della volontà direttiva dell'ente sovraordinato.
Per quanto attiene invece alla configurabilità, della causa di incompatibilità di cui all'art. 63 comma 1 n. 1 T.U.O.E.L. si osserva che tale norma prevede non possa ricoprire la carica di consigliere comunale l'amministratore con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune.
Atteso che, come risulta dalla documentazione trasmessa il comune di ..... ..... partecipa con una quota inferiore al 20% al capitale sociale del Consorzio si ritiene opportuno esaminare l'orientamento della giurisprudenza in merito all'ulteriore elemento, concernente la vigilanza, richiesto per la sussistenza della causa ostativa di cui al menzionato art. 63 comma 1 n. 1 T.U.O.E.L..
Ai fini che qui interessano, la Corte di Cassazione ha stabilito che la ratio dell'art. 63, comma 1, n. 1, D. Lgs. n. 267/2000, è quella di 'evitare che il consigliere municipale cumuli funzioni inerenti alla tutela di interessi in potenziale conflitto con quelli del comune'. Tale situazione, ha ritenuto la Suprema Corte, non viene a determinarsi nel caso in cui sia stato costituito un consorzio obbligatorio tra gli enti territoriali, per il potenziamento ed il miglioramento di attività e servizi pubblici che non possono essere proficuamente gestiti dal singolo ente locale, e dove '.il concorso dei partecipanti nell'adozione delle delibere consortili è fisiologico e non esprime un potere di vigilanza', sicchè tale tipo di rapporto non configura 'l'ingerenza o la vigilanza di fatto ex art. 63, comma 1, n. 1, D. Lgs. n. 267/2000.' (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 luglio 2004, n. 12807).
Ciò premesso, stante la natura obbligatoria del consorzio de quo, in quanto previsto ed istituito con legge, si ritiene che nella fattispecie in esame non sussistano le evidenziate cause di ineleggibilità ed incompatibilità.