L'AMMINISTRATORE HA DIRITTO A PERCEPIRE L'INDENNITA' NELLA MISURA INTERA - LA SUA RICHIESTA DI REINTEGRO DELLE SOMME MANCATI DEVE RITENERSI LEGITTIMA CON ESCLUSIONE DEI PERIODI IN CUI FOSSE GIA' PERVENUTA LA PRESCRIZIONE.
Class. n. 15900/TU/00/82 Roma, firmato il 28.01.10
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OGGETTO: Comune di ...... Quesito: indennità di funzione di assessore comunale corrisposta in misura ridotta. Richiesta corresponsione in misura intera con corresponsione degli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti. Art. 82 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato trasmesso un quesito dell'ente che legge per conoscenza, in ordine alla possibilità di corrispondere nella misura intera l'indennità di funzione, con relativi arretrati ed accessori di legge, ad un ex assessore comunale, esercente la professione di libero professionista, al quale nel periodo di esercizio della carica (settembre 2001- 8 giugno 2009) è stata sempre corrisposta detta indennità in misura ridotta.
Con istanza in data 24.07.09 l'amministratore interessato, segnalando l'errore, ha richiesto all'amministrazione comunale la corresponsione degli arretrati per l'intero periodo di riferimento.
In merito a quanto rappresentato si ritiene opportuno osservare, preliminarmente, che il sistema di determinazione dell'indennità spettante agli amministratori locali, delineato dall'art. 82 del T.U.O.E.L., riconosce all'amministratore locale il diritto a percepire l'indennità di carica nella misura piena, prevedendone il dimezzamento per i soli lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. La ratio di tale disposizione è quella di differenziare il trattamento economico tra gli amministratori che si trovano in situazioni diverse, ovvero tra coloro cui la legge riconosce il diritto di porsi in aspettativa non retribuita e quelli che non possono avvalersi di tale istituto.
L'amministratore in questione aveva diritto quindi a percepire l'indennità di funzione nella misura intera, e la sua istanza, una volta verificati i presupposti, deve ritenersi legittima, con esclusione dei periodi in cui fosse già intervenuta la prescrizione .