Sussistenza di una causa di ineleggibilità ovvero di incompatibilità nei confronti di un sindaco di un Comune appartenente ad una Comunità montana, dipendente della comunità stessa.

Territorio e autonomie locali
30 Aprile 2010
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

L’art. 29 dello statuto dell’ente comunitario rinvia alla legge statale in materia di ineleggibilità ed incompatibilità, mentre l’articolo 60, comma 1, n. 7, del decreto legislativo n. 267/2000, stabilisce che non sono eleggibili, tra l’altro, alla carica di sindaco i dipendenti del comune. La formulazione della norma pone l’accento sul dato formale della dipendenza, subordinando l’ineleggibilità al fatto che intercorra con il comune un rapporto di lavoro.
Anche la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in tema di elettorato attivo, per la predetta condizione di ineleggibilità occorre far riferimento non all’aspetto funzionale ma a quello genetico del rapporto di servizio che, nella fattispecie in esame intercorre con la comunità montana.
Ne consegue che, nel caso di specie, va escluso il delinearsi, ai sensi dell’art. 60, comma 1, n. 7, del T.U.E.L., della causa di ineleggibilità ivi prevista.
Né è ravvisabile l’altra causa di ineleggibilità invocata (art. 60, comma 1, n. 11 del citato testo unico), in quanto la comunità montana non può considerarsi “istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune”.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/60-63 Roma, 30 aprile 2010

ALLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
(Rif. n. del 12/03/10)

OGGETTO: Amm.ne com. le di . Quesito in merito alla sussistenza di ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità.

Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione e all'espletamento del mandato elettivo: elettorato passivo – ineleggibilità.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato richiesto un parere in merito all'eventuale sussistenza di una causa di ineleggibilità ovvero di incompatibilità, in relazione agli articoli 60 e 63 del decreto legislativo n. 267/2000, nei confronti di un sindaco di un Comune appartenente alla Comunità montana , dipendente della comunità stessa.
Si osserva preliminarmente che l'art. 29 dello statuto dell'ente comunitario rinvia alla legge statale in materia di ineleggibilità ed incompatibilità.
L'articolo 60, comma 1, n. 7, del decreto legislativo n. 267/2000, stabilisce che non sono eleggibili, tra l'altro, alla carica di sindaco i dipendenti del comune. La formulazione della norma pone l'accento sul dato formale della dipendenza, subordinando l'ineleggibilità al fatto che intercorra con il comune un rapporto di lavoro.
Anche la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in tema di elettorato attivo, per la predetta condizione di ineleggibilità occorre far riferimento non all'aspetto funzionale ma a quello genetico del rapporto di servizio che, nella fattispecie in esame intercorre con la comunità montana (cfr.: sent. nn. 6292,8154 e 8975 del 1987 e n. 9762/1995).
Per quanto premesso, ne consegue che, nel caso di specie, va escluso il delinearsi, ai sensi dell'art. 60, comma 1, n. 7, del T.U.E.L., della causa di ineleggibilità ivi prevista.
Né è ravvisabile, nel caso in questione, l'altra causa di ineleggibilità invocata (art. 60, comma 1, n. 11 del citato testo unico), in quanto la comunità montana non può considerarsi 'istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune'.