Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha espresso l’avviso che l’intervenuta abrogazione del comma 6 dell'art. 82 T.U.O.E.L. determina come inevitabile conseguenza la non cumulabilità dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza, nell’ipotesi in cui un amministratore locale ricopra due incarichi presso enti diversi, ritenendo la citata abrogazione come indicativa di una precisa volontà del legislatore volta ad escludere tale cumulo. L’ipotesi contraria avrebbe l’effetto di rendere la soppressione del comma 6 priva di efficacia concreta, vanificando l’intento del legislatore.
Anche la Corte dei Conti ha ribadito che l’abrogazione del citato comma 6 ha comportato l’estensione del principio di omnicomprensività anche ai casi prima derogati, non ritenendo praticabile, anche in ossequio alle misure di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica previste proprio nel corpo del Testo Unico, il cumulo tra l’indennità ed il gettone di presenza.
Si ritiene quindi che dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008 non è più cumulabile l’indennità di funzione con i gettoni di presenza anche per mandati elettivi svolti presso enti diversi, potendo, viceversa, l’interessato optare per uno dei due emolumenti.
Class.15900/TU/00/82 Roma, 30 aprile 2010
AL COMUNE DI (Rif. nota del 17 febbraio 2010)
Oggetto: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - compensi: divieto di cumulo.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in merito alla corresponsione dell'indennità di funzione per un assessore di un Unione dei Comuni, nominato in data 30 novembre 2007, che ricopre anche la carica di consigliere comunale.
Come noto, l'incumulabilità tra indennità e gettone di presenza non operava, nel caso prospettato, per l'espressa deroga prevista al comma 6 dell'art. 82 del T.U.O.E.L..
La citata disposizione derogatoria è stata abrogata dall'art. 2 comma 25, lett. b), dalla Finanziaria 2008, che, insieme ad altre norme contenute nella stessa legge, è finalizzata al contenimento dei c.d. 'costi della politica'.
In considerazione di alcune recenti pronunce giurisprudenziali intervenute sulla materia, questa Direzione ha ritenuto necessario acquisire anche il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito all'interpretazione delle disposizioni sopra citate.
Detto Dicastero ha espresso l'avviso che l'intervenuta abrogazione del comma 6 del menzionato art. 82 determina come inevitabile conseguenza la non cumulabilità dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza, nell'ipotesi in cui un amministratore locale ricopra due incarichi presso enti diversi, ritenendo la citata abrogazione come indicativa di una precisa volontà del legislatore volta ad escludere tale cumulo. L'ipotesi contraria avrebbe l'effetto di rendere la soppressione del comma 6 priva di efficacia concreta, vanificando l'intento del legislatore.
Da ultimo, è intervenuto anche il parere della Corte dei Conti che, con delibera n. 4/SEZAUT/2010, ha ribadito che l'abrogazione del citato comma 6 ha comportato l'estensione del principio di omnicomprensività anche ai casi prima derogati, non ritenendo praticabile, anche in ossequio alle misure di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica previste proprio nel corpo del Testo Unico, il cumulo tra l'indennità ed il gettone di presenza.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene quindi che dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008 non è più cumulabile l'indennità di funzione con i gettoni di presenza anche per mandati elettivi svolti presso enti diversi, potendo, viceversa, l'interessato optare per uno dei due emolumenti.