PRESUNTA INELEGGIBILITA' DEL SINDACO IN QUANTO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA RIVESTIVA LO STAUS DI MAGISTRATO PUR SE COLLOCATO FUORI RUOLO QUALE CAPO DI GABINETTO DI UN MINISTRO DELLA REPUBBLICA.

Territorio e autonomie locali
26 Agosto 2010
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

IN MANCANZA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE ED IL LORO ESPLETAMENTO NEL TERRITORIO DELL'ENTE LOCALE, FANNO VENIR MENO LE CAUSE OSTAIVE ALLA SUA ELEZIONE.

Testo 

Class. n.15900/TU/00/60 Roma, 26 AGOSTO 2010

OGGETTO: ......... - Ineleggibilità del sindaco.
Quesito su : 12) Cause ostative all'assunzione e all'espletamento del mandato elettivo – Elettorato passivo: Ineleggibilità – incompatibilità.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stata trasmessa una nota in data 16 luglio u.s., in cui alcuni consiglieri comunali del Comune di ........., lamentano una presunta situazione di ineleggibilità ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, del sindaco dottor ......., eletto nelle consultazioni del 28 e 29 marzo u.s., in quanto lo stesso rivestiva al momento della presentazione della candidatura 'lo status' di magistrato, pur se collocato fuori ruolo quale Capo di Gabinetto di un Ministro della Repubblica.
La presunta causa di ineleggibilità risulta anche oggetto di due recenti interrogazioni parlamentari.
Al riguardo, dagli elementi acquisiti da codesta Prefettura presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, risulta che dal momento in cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha collocato il magistrato prima in aspettativa per motivi elettorali e di espletamento di mandato parlamentare, e successivamente fuori dal ruolo organico della magistratura, il dottor ..... non ha più esercitato funzioni giudiziarie nel comune in cui si è candidato.
Si osserva in proposito che il collocamento fuori ruolo con affidamento di incarichi presso altra Amministrazione e la destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie fanno venir meno l'esigenza del collocamento in aspettativa, istituto finalizzato ad evitare che i giudici, per ragioni del loro ufficio, possano esercitare, nel territorio nel quale intendono candidarsi, una indebita captatio benevolentiae, influenzando il risultato elettorale.
Nel caso in questione, sulla base degli elementi acquisiti difettano due presupposti richiesti dalla citata norma per la configurabilità della causa di ineleggibilità ivi disciplinata, cioè l'esercizio di funzioni giudiziarie ed il loro espletamento nel territorio dell'ente locale alle cui cariche elettive il magistrato si è candidato, con ciò venendo a mancare la ratio della causa ostativa.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene che non sia configurabile la causa di ineleggibilità alla carica di sindaco prevista dall'art. 60, comma 1, n. 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.