IPOTESI DI INCOMPATIBILITA' A CARICO DI UN CONSIGLIERE COMUNALE CHE IN QUALITA' DI ARCHITETTO HA RICEVUTO, PRIMA E DOPO LA SUA ELEZIONE, INCARICHI TECNICI DAL COMUNE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI LAVORI DI OPERE PUBBLICHE.

Territorio e autonomie locali
20 Settembre 2010
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Il professionista cui sia conferito, dal Comune presso il quale svolge il proprio mandato di consigliere, l’incarico di progettista di opere pubbliche, viene a trovarsi in una specifica situazione di incompatibilità di interessi risultante dalla contestuale e contraddittoria coincidenza in quanto eletto alla carica di consigliere comunale, delle posizioni di «controllato» (quale professionista, i progetti redatti dal quale essendo assoggettati all’adozione e all’approvazione del consiglio comunale) e «controllore» (quale consigliere comunale chiamato a concorrere alla deliberazione di adozione ed approvazione dei progetti dal medesimo elaborati).
Pertanto, si configura la causa di incompatibilità prevista dall'articolo 63, comma 1, n.2), del decreto legislativo n. 267/2000.

Testo 

Prot. n.15900/TU/63 Roma, 20 settembre 2010

ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI
(Rif. n. 24312 del 30 giugno 2010)

OGGETTO: Comune di . Quesito su incompatibilità consigliere comunale.
Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo
Elettorato passivo – incompatibilità.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesta Prefettura ha trasmesso il quesito posto dal comune di ..... in merito alla sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità a carico di un consigliere comunale che, in qualità di architetto, ha ricevuto, prima e dopo la sua elezione, incarichi tecnici dallo stesso comune per la progettazione e direzione di lavori di opere pubbliche.
Al riguardo, si rappresenta che la Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza n. 550 del 16 gennaio 2004, ha affermato che 'l'art.63 del d.lgs. n.267/2000, comma 1, n. .2, nello stabilire la causa di 'incompatibilità di interessi' ( non può ricoprire la carica di .. consigliere comunale.2) colui che, come titolare., ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, nell'interesse del comune.) ivi prevista e rilevante nella fattispecie, pone, ai fini della sua sussistenza , una duplice, concorrente condizione: la prima, di natura soggettiva; la seconda, di natura oggettiva.
E' necessario, innanzitutto (condizione soggettiva), che il soggetto- in ipotesi incompatibile all'esercizio della carica elettiva- rivesta la qualità di 'titolare' (ad es., di impresa individuale), o di 'amministratore' (ad es., di società di persone o di capitali...) ovvero di 'dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento'.... In secondo luogo, il legislatore prevede- come condizione 'oggettiva', che deve necessariamente concorrere con quella 'soggettiva' per la sussistenza della causa di 'incompatibilità di interessi'- che il soggetto, rivestito di una delle predette qualità, intanto è incompatibile,, in quanto 'ha parte . in servizi, nell'interesse del comune'.
Per la comprensione del senso normativo di tale espressione, pare indispensabile analizzare partitamene le locuzioni che la compongono.
Se si pone l'accento sul termine 'parte' della locuzione ' aver parte' e lo si correla alla successiva locuzione ' nell'interesse del comune', appare chiaro che la locuzione ' aver parte' allude alla contrapposizione tra interesse 'particolare' del soggetto, in ipotesi incompatibile, ed interesse del comune, istituzionalmente ' generale', in relazione alle funzioni attribuitegli (cfr., ad es., art. 13 del d. lgs. n. 267/2000), e, quindi, allude alla situazione di potenziale conflitto di interessi, in cui si trova il predetto soggetto, rispetto all'esercizio 'imparziale' della carica elettiva. In altri termini e ad esempio, se un professionista ' ha parte', nel senso ora indicato, in un 'servizio', al quale l'ente locale è 'interessato', lo stesso non è idoneo, secondo la previsione tipica del legislatore, ad adempiere ' imparzialmente' i doveri connessi all'esercizio della carica elettiva'.
Ha ritenuto, in particolare, la Suprema Corte, che il professionista cui sia conferito, dal Comune presso il quale svolge il proprio mandato di consigliere, l'incarico di progettista di opere pubbliche, viene a trovarsi in una specifica situazione di incompatibilità di interessi risultante dalla contestuale e contraddittoria coincidenza in quanto eletto alla carica di consigliere comunale, delle posizioni di -controllato- (quale professionista, i progetti redatti dal quale essendo assoggettati all'adozione e all'approvazione del consiglio comunale) e -controllore- (quale consigliere comunale chiamato a concorrere alla deliberazione di adozione ed approvazione dei progetti dal medesimo elaborati).
In considerazione di quanto sopra, quest'Ufficio ritiene che l'ipotesi prospettata in via generale configuri la causa di incompatibilità prevista dal citato articolo 63, comma 1, n.2), del decreto legislativo n. 267/2000.