L’art. 84, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000 prevede solo per gli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l’ente, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute del rispettivo organo assembleare, nonché per la presenza necessaria presso la sede dell’ufficio per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
Sulla questione il Consiglio di Stato ha ritenuto che qualora la residenza anagrafica non corrisponda alla residenza effettiva, quale si desume dall’art. 43 del codice civile, è di quest’ultima che bisogna tener conto, e la prova della sua sussistenza può essere fornita con ogni mezzo anche indipendentemente dalla risultanze anagrafiche.
Il requisito dell’abitualità che la dimora deve possedere è la risultante del fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo e dell’elemento soggettivo della volontà della persona a rimanervi, volontà desumibile, secondo una sentenza n. 5816 del 17 ottobre 2005 della VI sezione del Consiglio di Stato, da circostanze concomitanti e di concordante significato, fra le quali assume valore preminente lo svolgimento in loco dell’attività lavorativa.
Solo in presenza di tali condizioni, previamente verificate, l’amministrazione potrà applicare agli specifici fini, l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato.
L’ art.77 bis, comma 13, del decreto legge n.112/2008 (come convertito dalla legge n.133/2008) prevede, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, che il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro.
Prot.n. 15900/TU/00/84 Roma, 27 luglio 2010
ALLA PROVINCIA DI
(Rif. n. 18642 del 28/05/10)
OGGETTO: Rimborsi spese viaggio. Quesito.
Quesito su : 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: rimborso spese viaggio.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale sono stati chiesti dei chiarimenti in merito al rimborso delle spese di viaggio per un consigliere di codesta Provincia che ha trasferito la propria residenza a Roma, conservando il proprio domicilio presso il comune di .
Come noto, l'art. 84, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000 prevede solo per gli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute del rispettivo organo assembleare, nonché per la presenza necessaria (cioè riconducibile ad oggettive esigenze connesse allo svolgimento del mandato) presso la sede dell'ufficio per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
Sulla questione si è formato un indirizzo più estensivo che privilegia l'aspetto della tutela dell'espletamento della carica elettiva e delle comprovate esigenze connesse all'attività svolta dall'amministratore, mutuando dall'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, in materia di residenza dei dipendenti pubblici, l'assimilazione del concetto di residenza a quello della residenza di fatto ex art. 43, comma 2, del codice civile, cioè della dimora abituale.
Il Consiglio di Stato, infatti ha in più occasioni ritenuto che qualora la residenza anagrafica non corrisponda alla residenza effettiva, quale si desume dall'art. 43 del codice civile, è di quest'ultima che bisogna tener conto, e la prova della sua sussistenza può essere fornita con ogni mezzo anche indipendentemente dalla risultanze anagrafiche.
A tal fine, il requisito dell'abitualità che la dimora deve possedere, affinché risulti giuridicamente rilevante, è la risultante del fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo e dell'elemento soggettivo della volontà della persona a rimanervi, volontà desumibile, secondo una sentenza n. 5816 del 17 ottobre 2005 della VI sezione del Consiglio di Stato, da circostanze concomitanti e di concordante significato, fra le quali assume valore preminente lo svolgimento in loco dell'attività lavorativa.
Solo in presenza di tali condizioni, previamente verificate, l'amministrazione potrà applicare agli specifici fini, l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato.
Premesso quanto sopra, si soggiunge che sull'articolo 84 del T.U.O.E.L. incide l' art.77 bis, comma 13, del decreto legge n.112/2008 (come convertito dalla legge n.133/2008), il quale prevede, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, che il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro.
Va rilevato che l'istanza per la rifusione delle spese di viaggio deve essere supportata da idonea certificazione attestante la spesa di volta in volta concretamente effettuata, ciò anche in considerazione dell'incidenza di detto esborso sulle disponibilità di bilancio dell'ente.
IL DIRETTORE CENTRALE