INCOMPATIBILITA' ART.63 COMMA 1, N. 4 TUOEL

Territorio e autonomie locali
4 Agosto 2010
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

IL GIUDIZIO INSTAURATO CON IL COMUNE PER INTERESSE DI NATURA INDIVIDUALE E NON PER FATTO CONNESSO ALL'ESERCIZIO DEL MANDATO, COMPORTA UNA CAUSA DI INCOMPATIBILITA'.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/63 Roma, 4 agosto2010
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OGGETTO: Comune di ...... Quesito su presunta incompatibilità di un consigliere comunale ai sensi dell'art.63, comma 1, n.4 del d.lgs.n.267/2000.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha trasmesso il quesito del Comune di ....... che ha chiesto se sussista la causa di incompatibilità ex art.63, comma 1, n.4. del T.U.O.E.L per un consigliere comunale che ha proposto ricorso al T.A.R. Lazio per l'annullamento della deliberazione n.59 del 19/10/2009. Con tale delibera la Giunta comunale ha individuato un nuovo sito per la realizzazione di un Vivaio Pubblico Comunale e l'area individuata è in parte di proprietà del consigliere comunale.
Al riguardo, si rappresenta che secondo una giurisprudenza meno recente la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'espressione ' essere parte di un procedimento' va intesa in senso tecnico, per cui la pendenza di una lite va accertata con riferimento alla qualità di parte in senso processuale, quindi, agli effetti della sussistenza della causa di incompatibilità della lite pendente con il comune non sono sindacabili i motivi del giudizio pendente, dovendo unicamente rilevarsi il dato formale ed obiettivo di tale pendenza, che esaurisce ' ex se' il presupposto dell'incompatibilità ( cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 1991, n.1666).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente è stato ritenuto che ad integrare gli estremi della causa di incompatibilità di cui al comma 1, n.4) del citato articolo 63, ' non basta la pura e semplice constatazione dell'esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale risultino coinvolti, attivamente o passivamente, l'eletto o l'ente, ma occorre che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti , ossia una reale situazione di conflitto : solo in tal caso sussiste l'esigenza di evitare che il conflitto di interessi nella lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrativo, o comunque possa ingenerare all'esterno sospetti al riguardo..'(cfr. Cass. Civ., sez. I, 28 luglio 2001, n.10335 ).
Pertanto, la finalità della norma è quella di garantire che l'esercizio del mandato elettorale sia corretto e non impedito da pericolose interferenze di finalità individuali con esigenze di pubblico interesse.
Ciò premesso, nel caso sottoposto alla valutazione di quest'Ufficio, è chiaro che il procedimento giudiziario avviato dal consigliere comunale nei confronti dell'amministrazione presso la quale svolge il mandato elettivo fa assumere allo stesso la qualità di 'parte processuale', e tale situazione pone il consigliere nella condizione di incompatibilità di cui all'art.63, comma 1, n.4 del T.U.O.E.L. non potendosi invocare per il medesimo l'esimente prevista dall'art.63,comma 3, del d.lgs.n.267/2000 in quanto il giudizio non è stato instaurato per fatto connesso con l'esercizio del mandato, ma per tutelare un interesse di natura individuale che, in quanto contrapposto a quello dell'Ente di appartenenza dell'amministratore, vale a configurare anche l'ulteriore presupposto del conflitto di interesse, necessario per la sussistenza della causa ostativa in questione.