ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PER UN DIPENDENTE COMUNALE NOMINATO ASSESSORE PRESSO UN ALTRO COMUNE CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 10.000 ABITANTI, CHE HA CHIESTO DI ESSERE POSTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

Territorio e autonomie locali
27 Agosto 2010
Categoria 
13.01 Posizione giuridica e trattamento economico:
Sintesi/Massima 

Il comma 1 dell’art. 86 del decreto legislativo 267/2000, modificato dall’art. 2, comma 24, della legge n. 244/2007, limita il collocamento in aspettativa non retribuita di soggetti lavoratori dipendenti, per il periodo di espletamento del mandato amministrativo, ai sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all’art. 22, comma 1 del citato T.U.E.L., i presidenti delle comunità montane e delle unioni dei comuni, nonché i membri delle giunte provinciali e dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
In base al combinato disposto dall' artt. 81 e dal citato art. 86 del T.U.E.L., per tali figure di amministratori locali, l’obbligo contributivo è a carico dell’amministrazione locale presso cui viene espletato il mandato, tranne per gli assessori di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, per i quali il suddetto obbligo è a carico dell’Ente datore di lavoro che ha concesso l’aspettativa, al quale non spetta alcun tipo di rimborso da parte dell’altra amministrazione interessata.

Testo 

Prot. n. 15900/T.U./00/86 Roma, 27 agosto 2010

AL COMUNE DI

OGGETTO: Art. 86, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.

Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – 13.1 – Posizione giuridica e trattamento economico: oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stata chiesta l'esatta applicazione dell'art. 86 del decreto legislativo n. 267/2000, in merito ad un dipendente di codesto Ente nominato assessore presso un altro comune con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, che ha chiesto di essere posto in aspettativa non retribuita.
In proposito, si rappresenta che il comma 1 dell'art. 86 del citato decreto legislativo, modificato dall'art. 2, comma 24, della legge n. 244/2007, limita il collocamento in aspettativa non retribuita di soggetti lavoratori dipendenti, per il periodo di espletamento del mandato amministrativo, ai sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'art. 22, comma 1 del citato T.U.E.L., i presidenti delle comunità montane e delle unioni dei comuni, nonché i membri delle giunte provinciali e dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
In base al combinato disposto dei suddetti artt. 81 e 86 del T.U.E.L., per tali figure di amministratori locali, l'obbligo contributivo è a carico dell'amministrazione locale presso cui viene espletato il mandato, tranne per gli assessori di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, per i quali il suddetto obbligo è a carico dell'Ente datore di lavoro che ha concesso l'aspettativa, al quale non spetta alcun tipo di rimborso da parte dell'altra amministrazione interessata.

IL DIRETTORE CENTRALE