Sussistenza di una causa di incompatiblità per lite pendente.

Territorio e autonomie locali
24 Luglio 2010
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

La vicenda civilistica e processuale che è all’origine del contenzioso presenta aspetti del tutto singolari, in quanto non è basata su un rapporto sottostante tra l’amministratore ed il proprio ente, come normalmente richiesto affinché possa sostanziarsi quel conflitto di interessi che costituisce presupposto per la configurabilità della causa di incompatibilità in questione.
Considerata la complessità della vicenda, anche in relazione ai comportamenti nel tempo tenuti dall’amministrazione comunale, si ritiene che sia interesse di entrambi i soggetti della controversia di farsi parte attiva di intese volte ad una chiusura bonaria della vicenda.

Testo 

Prot. n.15900/TU/63 Roma,

ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI

OGGETTO: Comune di . Incompatibilità art. 63, comma1, n. 4 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.

Con la nota del 5 luglio 2010, trasmessa anche a codesta Prefettura e che, ad ogni buon fine si unisce in copia, il sig. , consigliere comunale del comune in oggetto, ha trasmesso una richiesta di parere in merito all'eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità nei suoi confronti, essendo parte in un contenzioso civile innanzi al Tribunale instaurato dal comune di .
Al riguardo non può non rilevarsi come la vicenda civilistica e processuale che è all'origine del contenzioso presenta aspetti del tutto singolari, in quanto non è basata su un rapporto sottostante tra l'amministratore ed il proprio ente, come normalmente richiesto affinché possa sostanziarsi quel conflitto di interessi che costituisce presupposto per la configurabilità della causa di incompatibilità in questione.
Considerata la complessità della vicenda, che sfugge alla piena cognizione di questo Dipartimento e presenta indubbi margini di incertezza, anche in relazione ai comportamenti nel tempo tenuti dall'amministrazione comunale, si ritiene che sia interesse di entrambi i soggetti della controversia di farsi parte attiva di intese volte ad una chiusura bonaria della vicenda.
Si prega di voler comunicare quanto sopra all'autore del quesito ed all'ente in questione con le modalità ritenute più opportune.