PERMESSI PER UN DIPENDENTE DELLA POLIZIA DI STATO CHE RICOPRE DIVERSI INCARICHI POLITICI

Territorio e autonomie locali
27 Luglio 2010
Categoria 
13.01.03 Permessi e licenze
Sintesi/Massima 

La normativa dei permessi non pone un limite alle spese per i rimborsi, tranne quello costituito dal monte ore previsto dall'art. 79 del T.U.O.E.L., pertanto all’amministratore in questione spettano i permessi specificatamente previsti per ogni singola carica ricoperta, a meno che non si verifichi una coincidenza nell’ambito della stessa giornata tra le convocazioni dei rispettivi organi.

Testo 

Classifica 15900/TU/00/79 Roma, 27 luglio 2010

ALLA QUESTURA DI

OGGETTO: Art. 79 del decreto legislativo 267/2000. Quesito.

Quesito su 13) Status degli amministratori locali.- Posizione giuridica e trattamento economico: permessi e licenze.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Questura ha chiesto chiarimenti in ordine alla problematica dei permessi retribuiti previsti dall'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000 per un dipendente della Polizia di Stato che ricopre diversi incarichi politici.
Il citato articolo differenzia le modalità di fruizione dell'istituto prevedendo che solo per le sedute del consiglio il consigliere ha diritto al permesso lavorativo per l'intera giornata, oltre a quella successiva in caso di durata oltre la mezzanotte, mentre per le riunioni di organi esecutivi e commissioni gli amministratori hanno diritto di assentarsi dal lavoro per la durata delle riunioni degli organi di cui fanno parte oltre che per il tempo necessario per raggiungere il luogo di riunione e rientrare nella sede di lavoro.
In aggiunta alle assenze di cui ai commi 1, 2, e 3 del citato art. 79 del TUOEL, è prevista dal comma 4 la possibilità di assentarsi ulteriormente dal lavoro, entro un limite massimo di 24 ore lavorative al mese, mentre il comma 5 del sopracitato articolo riconosce ai lavoratori dipendenti il diritto di usufruire di ulteriori permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato, da utilizzare anche per lo studio preliminare e la trattazione degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno della riunione.
Per quanto attiene alla problematica relativa all'attestazione dei permessi, si richiama il preciso obbligo per il lavoratore dipendente di documentare, con apposita certificazione, l'attività ed i tempi di espletamento del mandato (comma 6, art. 79 T.U.), quantificando anche il tempo impiegato per lo spostamento da e per il luogo di lavoro. In assenza di specifica norma regolamentare, l'attestazione dell'utilizzo dei permessi retribuiti e non retribuiti può essere rilasciata dal sindaco, oppure dal segretario comunale, o dal segretario del collegio cui partecipano gli amministratori interessati, se prestabilito, o da un consigliere facente le veci di segretario, ovvero dal presidente dell'adunanza.
Relativamente alla carica rivestita di 'capogruppo consiliare', si evidenzia che la norma prevista dall'art. 79, comma 4 del T.U.O.E.L., fa espresso riferimento alla figura di 'presidente del gruppo consiliare', e pertanto si ritiene che i permessi sopraindicati possono essere fruiti dall'amministratore che ricopre la carica di 'capogruppo consiliare' solo nel caso in cui, in base a norme statutarie e regolamentari del comune la figura del capogruppo consiliare sia in tutto assimilabile, per compiti e attribuzioni, a quella di presidente di gruppo consiliare.
Per quanto riguarda l'incarico di componente del Dipartimento Politiche del Welfare dell'UPI, il comma 1 dell'art. 85 del Testo Unico stabilisce che le norme relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali, tra le quali è appunto ricompresa l'UPI.
Considerato che la richiamata normativa non pone un limite alle spese per i rimborsi, tranne quello costituito dal monte ore previsto dal menzionato art. 79, all'amministratore in questione spettano i permessi specificatamente previsti per ogni singola carica ricoperta, a meno che non si verifichi una coincidenza nell'ambito della stessa giornata tra le convocazioni dei rispettivi organi.

IL DIRETTORE CENTRALE