Quindi la spesa per la gestione della Residenza Protetta deve considerarsi compresa nella spesa di personale. Qualora quest’ultima non superi il 40% della spesa corrente, l’ente potrà procedere ad assunzioni, nei limiti del corrispondente ammontare dell’anno 2004 e delle cessazioni intervenute nell’anno precedente.
OGGETTO: applicazione art. 14, comma 9, della legge 122/2010.
In merito al quesito trasmesso con la nota in riferimento, con il quale un Comune ha chiesto di conoscere se si ritenga possibile escludere dall'applicazione della normativa di cui all'art. 14, comma 9, della legge 122/2010 la spesa del personale necessario per garantire l'assistenza degli anziani ospiti in una Residenza Protetta, tenuto conto che la stessa è gestita in economia dal comune, si fa presente quanto segue.
L'art. 14, comma 7, della citata legge n. 122/2010, nel riformulare l'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006, ha introdotto il comma 557 bis, il quale prevede che .'costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente'.
Alla luce di tale disposizione – che, peraltro, riprende analoga previsione già introdotta nell'ordinamento dall'art. 76, comma 1 del D.L. n. 112/2008, come modificato dalla legge di conversione n. 133/2008 –, non si ritiene possibile escludere dal computo delle spese di personale quelle sostenute dal Comune per il personale impiegato nella residenza protetta.
Relativamente alle problematiche assunzionali, il comma 9 del medesimo art. 14 pone il divieto, a decorrere dal 1.1.2011, di procedere ad assunzioni per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti. I restanti enti possono, invece, assumere personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. L'unica deroga a detto limite è prevista dall'art. 1, comma 118 della legge 220/2010, che consente agli enti la cui spesa di personale non supera il 35% delle spese correnti la copertura del turn-over per l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'art. 21, comma 3 lett. b) della legge 42/2009.
Per i comuni inferiori a 5000 abitanti, quale quello di specie, non sottoposti al patto di stabilità interno, vige, altresì, la disciplina contenuta nel comma 562 dell'art. 1 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 14, comma 10, della citata legge 122/2010. Tale normativa, com'è noto, pone dei precisi vincoli assunzionali, costituiti dalla spesa di personale che, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 ed il limite delle cessazioni intervenute nell'anno precedente.
In merito alla compatibilità della disposizione di cui al citato comma 9 dell'art. 14 della legge 122/2010 con quella recata dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006, si sono pronunciate le sezioni di controllo della Corte dei Conti della Lombardia (parere n. 955 del 18.10.2010), del Veneto (parere n. 227 del 26.10.2010) e della Toscana (parere n. 220 del 15.12.2010), precisando che, mentre è pacificamente applicabile a tutti gli enti locali il limite del 40% nel rapporto tra spesa di personale e spesa corrente, il limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, previsto dalla seconda parte del predetto art. 14, comma 9, appare incompatibile, per ragioni sistematiche, con la disciplina di cui al richiamato comma 562.
Atteso quanto sopra esposto, si prega di voler comunicare al Comune che la spesa per la gestione della Residenza Protetta deve considerarsi compresa nella spesa di personale. Qualora quest'ultima non superi il 40% della spesa corrente, l'ente potrà procedere ad assunzioni, nei limiti del corrispondente ammontare dell'anno 2004 e delle cessazioni intervenute nell'anno precedente.