Fusione dei Comuni

Territorio e autonomie locali
22 Febbraio 2011
Categoria 
03.02.02 Modifiche territoriali
Sintesi/Massima 

Fusione di Comuni. In assenza di una specifica disciplina transitoria prevista dalla legge regionale istitutiva di un nuovo comune, attraverso l’istituto della fusione di comuni preesistenti, deve essere individuato un commissario prefettizio ex art. 19 R.D. n. 383/1934 per la amministrazione provvisoria del nuovo ente.

Testo 

Si fa riferimento alla nota suindicata, con la quale è stato richiesto l'avviso di questo Ministero in merito alla problematica inerente alla provvisoria gestione del neo istituito comune di . e di , sino alla elezione degli organi ordinari.

Al riguardo si osserva, in punto di diritto, che la L.R. n.1/2011 istitutiva del comune in parola, nel disporre la fusione in un unico comune di Consiglio di .., con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima, non contempla una disciplina transitoria che regoli compiutamente il passaggio delle competenze dai preesistenti comuni a quello nuovo (se non limitatamente a qualche specifico profilo come, ad esempio, si rinviene all'art.4 della legge citata con riferimento agli strumenti urbanistici).

Alcune indicazioni sono, invero, contenute all'art.11 della L.R. n.29/2006, ai sensi del quale il comune di nuova istituzione 'subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attengono al territorio o alle popolazioni sottratte al comune di origine', e si stabilisce, altresì, che 'i provvedimenti amministrativi e gli strumenti urbanistici dei comuni di origine restano in vigore sino a quando non provveda il comune di nuova istituzione'.

In tale quadro, al fine di assicurare l'espletamento degli adempimenti finalizzati a consentire l'avvio del nuovo ente locale senza interruzione dei servizi erogati alla cittadinanza, si concorda nel ritenere necessario individuare in un commissario prefettizio ex art. 19 R.D. n. 383/1934 il soggetto deputato ad amministrare provvisoriamente, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, il comune di nuova istituzione, fino all'elezione dei rispettivi organi nel primo turno elettorale utile che, come noto, si identifica in quello primaverile del corrente anno.