Ai sensi del 2 comma dell’art. 22, si precisa che ai fini della corresponsione della indenntà di turnazione è necessario che le prestazioni lavorative nell’arco del mese siano distribuite in modo da far risultare una ripartizione “equilibrata e avvicendata” dei turni antimeridiano, pomeridiano e se previsto notturno. Per quanto attiene ai periodi di assenza nel mese da parte del lavoratore turnista, per malattia o altra causa si precisa che detti periodi non incidono sul diritto alla corresponsione della indennità di turno.
OGGETTO: Art. 22 del CCNL del 14.9.2000 - Indennità di turnazione. Richiesta di parere.
Con una nota una Amministrazione ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine all'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 22 del CCNL del 14.9.2000, disciplinante l'indennità di turnazione, rappresentando che il servizio di polizia municipale effettua la propria prestazione lavorativa su 12 ore giornaliere, continuative senza pausa, con rotazione del personale in turni antimeridiani e pomeridiani e che il periodo di riferimento è il mese. In particolare, ai fini della liquidazione della relativa indennità, è stato chiesto se debba esserci un rigido equilibrio tra turni svolti in orario antimeridiano e quelli svolti in orario pomeridiano, come incidano i periodi di ferie o malattia, ed, infine, se i permessi giornalieri, di cui alla legge n. 104/1992, rilevano ai fini del calcolo dell'equilibrio tra turni nell'arco del mese.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che l'istituto della turnazione è legato ad effettive esigenze di quei servizi, quali quello di vigilanza, che richiedono orari diversi e/o prolungati rispetto all'orario ordinario di lavoro, ma si distingue dagli altri orari articolati e dà diritto alla relativa indennità allorché siano presenti i seguenti requisiti:
a) articolazione dell'orario di servizio in almeno 2 turni giornalieri in un arco di tempo non inferiore alle 11 ore;
b) rotazione almeno settimanale del personale impegnato nei turni stessi.
La caratteristica della turnazione consiste, quindi, nella rotazione ciclica degli addetti. L'alternanza a rotazione della prestazione lavorativa giornaliera comporta come conseguenza che la prestazione lavorativa settimanale non viene effettuata dal singolo addetto sempre nello stesso periodo temporale.
Ciò premesso, si precisa che, ai sensi del 2 comma dell'art. 22 in commento, ai fini della corresponsione della indennità di turnazione, è necessario che le prestazioni lavorative nell'arco del mese siano distribuite in modo tale da far risultare una ripartizione 'equilibrata e avvicendata' dei turni antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno.
Il surrichiamato principio della distribuzione 'equilibrata ed avvicendata dei turni' comporta che sia applicato un ragionevole differenziale tra i turni antimeridiani e quelli pomeridiani.
Per quanto attiene ai periodi di assenza nel mese da parte del lavoratore turnista, per malattia o per altre cause previste da specifiche disposizioni contrattuali o di legge, si precisa che detti periodi non incidono sul diritto alla corresponsione della indennità di turno, tenuto conto che il compenso è rapportato alle ore effettivamente svolte su ogni turno.
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