congedo biennale previsto dall’art. 42 comma 5 del D.L.gs 151/2001, per assistere propri genitori conviventi, portatori di handicap grave. Un Comune chiede se sia possibile negare per ragioni economiche o organizzative il suddetto congedo.

Territorio e autonomie locali
9 Marzo 2011
Categoria 
15.03.03 Congedi parentali
Sintesi/Massima 

L’art. 42, comma 5 riconosce il diritto ai genitori, ovvero ai fratelli o sorelle di un soggetto portatore di handicappi cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/1992 di usufruire del congedo previsto dal comma 2 dell’art. 4 legge 53/2000 entro sessanta giorni dalla richiesta. Il richiedente in base al comma 5 ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione. Codesto ente non può negare ai propri dipendenti di poter usufruire del predetto congedo.

Testo 

Con una nota il responsabile di un ufficio del Comune nel rappresentare che taluni dipendenti hanno chiesto di fruire del congedo biennale previsto dall'art. 42, comma 5 del Dlgs 151/2001 per assistere i propri genitori conviventi portatori di handicap grave, ha chiesto di conoscere se sia possibile negare per ragioni economiche o organizzative il suddetto congedo.
Al riguardo, si fa presente che il citato art. 42, comma 5 riconosce il diritto ai genitori, ovvero ai fratelli o sorelle di un soggetto portatore di handicap grave di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/1992 di usufruire del congedo previsto dal comma 2 dell'art. 4 della legge 53/2000 entro sessanta giorni dalla richiesta. Il richiedente, ai sensi del medesimo comma 5, ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, fino ad un massimo di 70 milioni annui ed il relativo periodo è coperto da contribuzione figurativa. Detta indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per i trattamenti economici di maternità.
Con sentenza n. 19 del 30.1.2009, richiamata anche da codesto Comune, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di detto articolo nella parte in cui non include nel novero dei beneficiari il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona con disabilità grave.
Pertanto, poiché in forza della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale il diritto a fruire del congedo di cui trattasi è stato esteso e riconosciuto anche ai figli conviventi per assistere i genitori gravi disabili si ritiene che, in presenza dei presupposti indicati dalla normativa medesima, codesto Ente non possa negare ai propri dipendenti di poter usufruire del predetto congedo. Per quanto attiene all'accertamento della condizione della convivenza si rinvia a quanto indicato dall'INPS con nota n. 6512 del 4 marzo 2010.