Si conferma il parere reso con la richiamata ministeriale circa la possibilità di considerare cessazione la vacanza su posto già coperto con contratto a tempo determinato art. 110, comma 1 D.Lgs n. 267/2000. Le disposizioni in materia di incarichi a contratto contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 110, si configurano come normativa speciale che deroga alla disciplina generale dell’accesso ad una pubblica amministrazione, caratterizzandosi come peculiare forma assunzionale dove prevale l’elemento fiduciario nel rapporto.
OGGETTO: Incarico ex art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e cessazione dal servizio. Richiesta di parere.
Si fa riferimento ad una nota con la quale una Amministrazione ha chiesto se possa ritenersi tuttora valevole il parere reso da questo Ministero riguardante la possibilità di considerare come cessazione la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, instaurato ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per la copertura del posto di cat. C1, profilo di istruttore Tecnico-Geometra. Rappresentando, infatti, la necessità di disporre in modo stabile della citata figura professionale, codesto Ente ha chiesto se possa procedere all'assunzione di una unità di personale per la copertura del posto in questione; a tal fine, ha precisato che per le ridotte dimensioni è soggetto alla disciplina assunzionale ex art. 1, comma 562 della legge n. 296/2006, e che assicura il rispetto dei parametri di spesa stabiliti dall'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 come da ultimo modificato dal D.L. n. 78/2010.
Al riguardo, si conferma il parere reso con la richiamata ministeriale circa la possibilità di considerare cessazione la vacanza su posto già coperto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1 del citato D.Lgs. n. 267/2000.
Si deve rilevare, infatti, che le disposizioni in materia di incarichi a contratto, contenute nei commi 1 e 2 del richiamato articolo 110, si configurano come normativa speciale che deroga alla disciplina generale dell'accesso ad una pubblica amministrazione, caratterizzandosi come peculiare forma assunzionale dove prevale l'elemento fiduciario nel rapporto. E' bene rammentare, che è per tale motivo che il personale assunto con le succitate modalità è stato escluso dalle procedure di stabilizzazione riservate al personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato. Infatti, il conferimento dell'incarico con contratto a termine ex art. 110 si colloca su un differente piano normativo.
Occorre, altresì, considerare che la recente modifica del comma 6, dell'art. 19, del D.lgs. n. 165/2001, ad opera del D.Lgs. n. 150/2009, che ha fissato dei limiti percentuali (10% e 8%) entro i quali conferire a soggetti esterni gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, esprime chiaramente l'intento del legislatore di limitare il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, privilegiando la procedura concorsuale pubblica per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica in modo che l'ente possa contare su una struttura stabilmente organizzata.
Per completezza, si richiamano le pronunce nn. 12 e 13 dell'8 marzo 2011 con le quali la Corte dei conti, Sez. Riunite ha definitivamente chiarito che la disciplina recata dall'art. 110, comma 1, del d.Lgs n. 267/2000 in materia di incarichi dirigenziali negli enti locali è da ritenersi tuttora vigente, anche se con applicazione di limiti percentuali, al fine di adeguarla al principio generale sancito dal richiamato art. 19, comma 6 e 6-bis, teso ad un contenimento del ricorso ad incarichi esterni di tipo fiduciario. La predetta Corte, ha ritenuto, pertanto, ragionevole l'applicazione del limite percentuale dell'8% dei posti in dotazione organica, in considerazione della mancanza nell'ordinamento degli enti locali della dirigenza generale, confermando la pronuncia n. 44 del 17.6.2010 della sez. regionale per la Puglia, mentre per il 2° comma ha confermato la percentuale del 5% prevista dal comma stesso.