Un comune nel rappresentare di aver stabilizzato nel 2008 e 2009 n. 37 lavoratori socialmente utili con rapporto part-time e di averne collocati in soprannumero n. 22, chiede di conoscere se possa trasformare uno dei predetti rapporti da part-time a full-

Territorio e autonomie locali
1 Giugno 2011
Categoria 
15.02.01 Contratto di formazione e lavoro
Sintesi/Massima 

La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale degli enti locali è contenuta nell’art. 4 del CCNL 14.9.2000. Detto articolo regolamenta anche l’ipotesi della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno. Il comma 15 del citato articolo 4 prevede che i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto a chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Si ritiene non sia possibile procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.

Testo 

OGGETTO: trasformazione del rapporto di lavoro part-time.

Con una nota un Comune, nel rappresentare di aver stabilizzato negli anni 2008 e 2009 n. 37 lavoratori socialmente utili con rapporto part-time e di averne collocati in soprannumero n. 22, ha chiesto di conoscere se possa trasformare uno dei predetti rapporti da part-time a full time.
Al riguardo, si fa presente, preliminarmente, che la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale dipendente dagli enti locali è contenuta nell'art. 4 del CCNL 14.9.2000. Detto articolo regolamenta anche l'ipotesi della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno. In particolare il comma 15 del citato art. 4 prevede che i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto a chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
Ciò posto, si rileva che la citata normativa contrattuale deve essere raccordata con la disciplina contenuta nell'art. 3 comma 101 della legge 244/2007. Invero, detto comma dispone espressamente che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia assunzionale, che per codesto ente sono costituiti dal comma 562 dell'art. 1 della legge 296/2006, come modificato dal comma 10 dell'art. 14 della legge 122/2010.
Inoltre, occorre evidenziare che per gli enti che hanno stabilizzato in soprannumero i lavoratori socialmente utili, come nel caso in esame, vige il divieto di procedere ad assunzioni, fino al riassorbimento della eccedenza di personale, come espressamente indicato nell'art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 14/2008.
Alla luce delle richiamate disposizioni, poiché la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno è considerata dal legislatore alla stregua di una nuova assunzione e tenuto conto che codesto Ente ha stabilizzato taluni LSU in soprannumero, si ritiene che non sia possibile procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno. Giova, rammentare, inoltre, che la relativa maggiore spesa avrebbe dovuto, comunque, essere inserita tra le spese di personale, come chiarito dalla Corte dei Conti, sez Piemonte con parere del 9.2.2011, n. 7.