A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro del personale dipendente da una pubblica amministrazione e, comunque a far data dalla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del quadriennio 1998/2001, secondo quanto disposto dall’art. 69, comma 1, del Dlgs 165/2001 sono disapplicate le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13.1.1994 e non abrogate. Non risulta pertanto applicabile la disciplina recata dal citato art. 10 che prevede la proroga per altri sei mesi del periodo di prova. La norma, pertanto, non ammette eccezioni anche nel caso di esito negativo della prova.
OGGETTO: proroga del periodo di prova.
Con nota pervenuta via e-mail il 4 c.m. il dirigente dell'Ufficio personale di codesto Comune, nel far presente che un operatore di polizia municipale non ha superato il periodo di prova, previsto dall'art. 14 bis, comma 8 del CCNL 6.7.1995 introdotto dall'art. 3 del CCNL 13.5.1996, ha chiesto di conoscere se sia possibile prorogare detto periodo utilizzando la disposizione di cui all'art. 10, comma 3 seconda alinea, del DPR 3/1957. Ciò in quanto il dipendente ha contestato il giudizio di inidoneità rilasciato dal Comandante di polizia municipale.
Al riguardo, si fa presente che a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro del personale dipendente da una pubblica amministrazione e comunque, a far data dalla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del quadriennio 1998/2001, secondo quanto disposto dall'art. 69, comma 1, del Dlgs 165/2001 sono disapplicate le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13.1.1994 e non abrogate.
Non risulta, pertanto, applicabile, la disciplina recata dal citato art. 10, che prevede la proroga per altri sei mesi del periodo di prova, nel caso in cui detto periodo si concluda con il giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione, tenuto conto che trattasi di disciplina pubblicistica e, in quanto tale, differente sotto il profilo della fonte normativa dalla regolamentazione pattizia prevista negli specifici accordi collettivi dei diversi comparti di contrattazione .
Appare, quindi, evidente che il periodo di prova del personale dipendente dagli enti locali trova la sua esclusiva disciplina nel richiamato art. 14 bis del CCNL 6.7.1995.
Invero, detto articolo, nel disporre che il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di due mesi per le qualifiche fino alla IV e di sei mesi per le restanti qualifiche, prevede, all'ottavo comma che detto periodo non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. La norma, pertanto, non ammette eccezioni anche nel caso di esito negativo della prova.