Rimborso spese legali ad amministratori assolti in un procedimento penale instaurato in relazione alle loro funzioni di amministratori pubblici.

Territorio e autonomie locali
13 Maggio 2011
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Non è dato rinvenire nell’ordinamento vigente norme che prevedano la possibilità di rimborsare agli amministratori locali le spese legali sostenute per giudizi instaurati in relazione a fatti asseritamente posti in essere nell’esercizio delle proprie funzioni - In passato parte della giurisprudenza ha ritenuto di poter estendere in via analogica agli amministratori i rimborsi previsti per i dipendenti degli enti locali - Secondo orientamenti ermeneutici più recenti è stato negato il richiamo all'analogia nella materia - gli amministratori pubblici non sono dipendenti dell'ente ma sono eletti dai cittadini, ai quali rispondono (e quindi non all'ente) del loro operato (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 12645/2010) -

Testo 

Class. N. 5900/10/ B/1/A Roma,13/05/2011

AL COMUNE DI XXXXXX

OGGETTO: Comune di XXXX. Rimborso spese legali ad amministratori.

Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento
economico – rimborso spese legali-

Si fa riferimento alla nota sopra evidenziata, con la quale codesto Ente ha chiesto se possano essere rimborsate le spese di giudizio richieste da alcuni amministratori assolti in un procedimento penale nel quale sono stati coinvolti a causa delle funzioni di amministratori pubblici.
Al riguardo, si rileva che non è dato rinvenire nell'ordinamento vigente norme che prevedono la possibilità di rimborsare agli amministratori locali le spese legali sostenute per giudizi instaurati in relazione a fatti asseritamente posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni.
Benchè in passato parte della giurisprudenza abbia ritenuto di poter estendere in via analogica agli amministratori locali la normativa che consente, a determinate condizioni, tale rimborso per i dipendenti degli enti locali, secondo orientamenti ermeneutici più recenti la possibilità di tale ricorso all'analogia nella materia in questione è stata decisamente negata.
In base ai suddetti orientamenti è stato infatti ritenuto non pertinente il richiamo all'analogia, che risulta correttamente evocabile quando emerga un vuoto normativo nell'ordinamento, vuoto che nella specie non è configurabile, atteso che il legislatore si è limitato a dettare una diversa disciplina per due situazioni non identiche fra loro, e la detta diversità non appare priva di razionalità, atteso che gli amministratori pubblici non sono dipendenti dell'ente ma sono eletti dai cittadini, ai quali rispondono ( e quindi non all'ente) del loro operato (cfr. sent. Cass. Civ., Sez. I, n. 12645 del 25.05.2010).
IL DIRETTORE CENTRALE