Riduzione delle indennità di funzione

Territorio e autonomie locali
16 Maggio 2011
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

Ai fini del calcolo dell’indennità spettante agli amministratori locali, devono trovare applicazione le disposizioni dell' art. 5, comma 7 del decreto legge n. 78/2010, essendo espressamente individuati i destinatari di tale norma, mentre l'art. 6, comma 3, dello stesso decreto sembra avere un più ampio ambito di applicazione e comunque destinato a soggetti giuridici diversi da quelli espressamente individuati dal segnalato art. 5, comma 7.

Testo 

Class.15900/TU/00/82 16 maggio 2011 Oggetto: Riduzione delle indennità di funzione. Quesito. Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale sono stati chiesti dei chiarimenti in ordine alla riduzione dell'indennità di funzione da corrispondere agli amministratori comunali, alla luce delle disposizioni previste dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. Al riguardo si osserva che la recente manovra finanziaria varata con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto, all'art. 5, comma 7, che con decreto del Ministro dell'Interno - da emanarsi ai sensi dell'art. 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - siano rideterminati in riduzione gli importi delle indennità di funzione degli amministratori comunali e provinciali già previsti nel decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, e siano determinati gli importi dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni. Il successivo art. 6, comma 3, del citato decreto-legge statuisce che, 'fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.' Nel segnalare che è in corso di definizione l'iter di emanazione del nuovo regolamento per la determinazione della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori degli enti locali, questo Ufficio è del parere che, ai fini del calcolo dell'indennità spettante agli amministratori locali, devono trovare applicazione le disposizioni del citato art. 5, comma 7, essendo espressamente individuati i destinatari di tale norma, mentre il richiamato art. 6, comma 3, dello stesso decreto sembra avere un più ampio ambito di applicazione e comunque destinato a soggetti giuridici diversi da quelli espressamente individuati dal segnalato art. 5, comma 7. Tale interpretazione si ritiene peraltro sia in linea con il generale principio dell'ordinamento in base al quale, quando più leggi o più disposizioni regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale. Per quanto attiene al quesito relativo al compenso del revisore unico e dei componenti del nucleo di valutazione, si fa presente che quest'Ufficio svolge attività consultiva in materia di status degli amministratori locali, categoria nella quale non risultano comprese, in base all'art. 77 del T.U.O.E.L., le suddette figure professionali.