Non è ammissibile nominare due assessori oltre il numero massimo stabilito, pur non corrispondendo loro la prescritta indennità, considerato che la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia “organi di governo” dei comuni rimessa, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. La legge statale, invero, per il profilo considerato riconosce a comuni e province, quale unico spazio di autonomia, la possibilità di individuare nello statuto una misura “fissa” ovvero “flessibile” di assessori, purchè, in entrambi i casi, entro il limite massimo prescritto, che non può mai essere superato.
E' stato posto un quesito sulla possibilità di nominare, senza attribuzione di indennità, due assessori in più rispetto al numero massimo previsto dalla vigente normativa, nel caso di specie pari a quattro, nel presupposto di potersi reputare, con la mancata corresponsione agli stessi della prescritta indennità, comunque realizzato l'obiettivo di contenere i costi della spesa pubblica indicato dal legislatore.
Al riguardo, si ritiene che la nomina dei due assessori oltre il numero massimo stabilito, pur non corrispondendo loro la prescritta indennità, non sia ammissibile considerato che la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia 'organi di governo' dei comuni rimessa, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Quest'ultima, invero, per il profilo considerato riconosce a comuni e province quale unico spazio di autonomia, la possibilità di individuare nello statuto una misura 'fissa' ovvero 'flessibile' di assessori, purchè, in entrambi i casi, entro il limite massimo prescritto, che non può mai essere superato.
Per quanto precede, si ritiene che la disciplina sulla composizione delle giunte dettata dal legislatore statale non possa essere derogata dagli enti locali, e che essa debba trovare uniforme applicazione sul territorio nazionale, avendo valenza generale.