RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI

Territorio e autonomie locali
13 Maggio 2011
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

Con le nuove disposizioni normative è stata cancellata la possibilità di incrementare, con delibera di giunta e di consiglio, le indennità di funzione degli amministratori locali e con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è stato disposto, all’art. 5, comma 7, che, con decreto del Ministro dell'Interno vengano rideterminati in diminuzione, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del TUOEL, gli importi delle indennità degli amministratori locali già determinate ai sensi dello stesso articolo 82, comma 8.
Eventuali incrementi dei compensi spettanti agli amministratori potranno essere parametrati agli importi stabiliti dall’emanando decreto.

Testo 

Class.15900/TU/00/82 Roma,

AL COMUNE DI
(Rif. n. /1.8 del 26/10/10)

Oggetto: determinazione indennità di funzione. Quesito.

Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - compensi: indennità di funzione e gettoni di presenza.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale sono stati chiesti dei chiarimenti in ordine alla rideterminazione dell'indennità di funzione da corrispondere agli amministratori comunali.
Al riguardo, come noto, con l'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2006 è stata introdotta una disposizione che, di fatto, ha prodotto un effetto di 'sterilizzazione permanente" del sistema di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza. Tale sistema, che peraltro male si conciliava - logicamente e normativamente con le sopravvenute novelle agli art. 82 e 83 del Tuoel apportate dall'art. 2. comma 25, della Finanziaria 2008, ha successivamente trovato, ad avviso di quest'Ufficio, una decisiva conferma negli artt. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione de1 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
Tuttavia, tenuto conto che da più parti erano state sollevate perplessità in merito alla vigenza della menzionata norma, in particolare per quanto riguarda l'arco temporale in cui la stessa dovesse trovare applicazione, quest'Ufficio ha ritenuto di formulare al riguardo un apposito quesito al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze.
L'Amministrazione finanziaria, con il parere espresso in data 17 dicembre 2009, ha confermato la vigenza di tale norma.
Anche la Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia, con il parere n. 1042/2010, ha rappresentato che con il disposto normativo sopracitato è stata cancellata la possibilità di incrementare, con delibera di giunta e di consiglio, le indennità di funzione degli amministratori locali.
Si osserva in ogni caso che il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, dispone, all'art. 5, comma 7, che, con decreto del Ministro dell'Interno, di prossima adozione, vengano rideterminati in diminuzione, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità degli amministratori locali già determinate ai sensi dello stesso articolo 82, comma 8.
Pertanto, eventuali incrementi dei compensi spettanti agli amministratori di codesto ente potranno essere parametrati agli importi stabiliti dall'emanando decreto.