SOSPENSIONE DI DIRITTO DEL SINDACO

Territorio e autonomie locali
31 Maggio 2011
Categoria 
12.01.02 Sospensione e decadenza
Sintesi/Massima 

legittimazione, da parte del neo eletto sindaco a porre in essere gli atti di propria competenza a far tempo dalla data di proclamazione degli eletti, pur in presenza di una condanna con sentenza non definitiva, per il reato di cui all’art. 317 c.p., condanna per la quale l’art. 59, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, prevede la sospensione di diritto dalla carica ricoperta.

Testo 

Prot.15900/TU/00/59 Oggetto: Amministrazione comunale di Tricarico. Sospensione di diritto del sindaco. Quesito.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale viene chiesto l'avviso di questo Ministero in merito alla legittimazione, da parte del neo eletto sindaco di , a porre in essere gli atti di propria competenza a far tempo dalla data di proclamazione degli eletti, pur in presenza di una condanna con sentenza non definitiva, riportata dal medesimo nel giugno del 2008, per il reato di cui all'art. 317 c.p., condanna per la quale l'art. 59, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, prevede la sospensione di diritto dalla carica ricoperta.
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
Secondo un principio generale del nostro ordinamento le cariche elettive si assumono all'atto della proclamazione e non già a seguito della delibera di convalida degli eletti.
Per quanto concerne, poi, la decorrenza della suddetta sospensione di diritto, è utile ricordare l'orientamento della Corte Suprema di Cassazione, secondo cui 'la previsione della operatività di diritto espressamente prevista dal comma 1 dell'art.59 non consente alcun riferimento di ordine temporale e non può quindi considerarsi sinonimo di immediatezza, indicando invece sia l'assenza di ogni discrezionalità da parte del giudice e, conseguentemente, degli organi amministrativi richiamati dalla stessa norma, allorché si accerti la responsabilità per uno dei reati previsti dal combinato disposto di cui al comma 1, lettera a) dell'art.58 ed all'art.59 della legge in esame e sia la sua applicazione in sede amministrativa anche qualora il giudice penale abbia omesso di dichiarare la sospensione, atteso che trattasi di un effetto penale della condanna di natura provvisoria, la cui durata è prevista in misura fissa senza alcuna discrezionalità in merito. La diversa interpretazione secondo cui l'intervento del Prefetto e quello del consiglio comunale hanno natura meramente dichiarativa, mentre il momento costitutivo è rappresentato unicamente dalla sentenza di condanna.priverebbe del resto di ogni significato il comma 4 dello stesso art.59 il quale prevede la comunicazione della decisione al Prefetto il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Non si vede infatti quale finalità dovrebbero soddisfare l'accertamento da parte del Prefetto della causa di sospensione e la successiva comunicazione se la sospensione medesima dovesse intendersi già operante a seguito della sentenza. In tal caso infatti sarebbe sufficiente prevedere la comunicazione da parte della cancelleria direttamente all'organo consiliare.'(Cass. Civ., Sez.I, 8 luglio 2009,n.16052).
Va peraltro rilevato che anche nel caso sottoposto all'esame della Corte Suprema di Cassazione la sentenza di condanna comportante la sospensione di diritto era stata pronunciata prima dell'elezione.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene che, nel caso in questione, la sospensione dalla carica di sindaco decorrerà dalla data della notifica all'Ente del provvedimento adottato dalla S.V..
Da ciò discende che qualora la notifica del provvedimento di sospensione intervenga dopo la nomina della giunta, tale atto dovrà ritenersi validamente adottato dal sindaco. In tal caso, le funzioni di vertice dell'Amministrazione comunale saranno svolte dal vice sindaco, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 53 del citato testo unico, sino al termine del periodo di sospensione.
Diversamente, nell'eventualità che il provvedimento venga notificato anteriormente alla nomina della giunta, si concorda con quanto rappresentato dalla S.V. in ordine alla necessità di nominare un commissario prefettizio ex art. 19 del R.D. n. 383/1934, con i poteri di sindaco e giunta.