Possibilità per il sindaco di far parte di un gruppo consiliare
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Raccolta di pareri espressi da questo Dipartimento nelle materie di propria competenza, in particolare in materia di Enti locali.
L'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente.
Un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti se intende introdurre la figura del presidente del consiglio potrà adottare un'apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un'ulteriore modalità d'individuazione dell'assessore che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita nominando assessore un soggetto esterno al consiglio, qualora tale figura sia prevista nello statuto.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale
L’art. 97 del D.lgs 267/2000 stabilisce i compiti e le funzioni dei segretari comunali e provinciali. Il comma 2 di detto articolo statuisce che il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa ecc. il successivo comma 4, nel prevedere che il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti coordina l’attività. Le disposizioni contrattuali contenute nell’art. 1 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 22.12.2012, stabiliscono che, relativamente agli incarichi per attività di carattere gestionale, occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea e dopo aver accertato l’inesistenza delle necessarie professionalità all’interno dell’Ente. Per l’esercizio delle funzioni aggiuntiva affidate al segretario, è prevista una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento.
Qualora il regolamento del consiglio comunale preveda che tutti i provvedimenti di competenza del consiglio comunale debbano essere approvati preventivamente dalla commissione competente, “in sede referente”, in caso di mancata approvazione da parte della stessa commissione, è solo il consiglio comunale che deve comunque pronunciarsi in via definitiva sulla proposta, ancorchè già esaminata dalla commissione.
Questo Ministero si è sempre espresso negativamente in ordine alla possibilità di riconoscere l’indennità di vigilanza a personale estraneo all’area e quindi al personale tecnico. Si ritiene quindi che il beneficio riconosciuto al dipendente di Cat. D con il verbale di conciliazione non poteva essere esteso a tutto il personale tecnico impegnato nelle citate funzioni.
Gli oneri pluriennali si riferiscono ai costi sostenuti per l’acquisto di beni o strumenti durevoli che gravano su più di un esercizio. Si deve quindi rilevare che nello statuto di costituzione dell’ente unione dovrebbero essere disciplinati tutti gli aspetti relativi al suo funzionamento, compresi quelli relativi al personale eventualmente trasferito dagli enti aderenti o da assumere. In assenza di tale previsione si rileva la necessità di addivenire ad un accordo con l’ente recedente.
Successivamente al rilascio del succitato parere è intervenuta l’emanazione del predetto decreto legislativo 267/2000 concernente l’ordinamento degli enti locali, e del Dlgs 165/2001, contenente norme generali relative al rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione. Si ritiene quindi che per il personale dipendente adibito ai predetti uffici il trattamento accessorio resta quello disciplinato dalla normativa contrattuale.
l’istituto della decadenza per mancata partecipazione alle sedute è previsto dall’art. 43, comma 4, del dlgs n. 267/2000 che demanda allo statuto comunale la relativa disciplina, “garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative”. L’astensionismo ingiustificato di un Consigliere comunale costituisce legittima causa di decadenza sul presupposto del disinteresse e della negligenza che l’amministratore mostra nell’adempiere il proprio mandato. Rientra nel diritto del Consigliere comunale l’impiego di tutti gli strumenti giuridici offerti dall’ordinamento per opporsi a decisioni non condivise (quali, ad esempio, l’espressione di voto contrario, l’astensione dal voto o l’omessa partecipazione alla seduta anche al fine di impedire il formarsi del quorum strutturale).
Nel caso di sospensione del Sindaco non può essere applicato il disposto dell’art. 45 del dlgs 267/2000 che prevede, nel caso di sospensione di un consigliere comunale, la temporanea sostituzione al candidato primo dei non eletti della stessa lista del consigliere sospeso ma quello dell’art. 53 del dlgs citato, il quale inequivocabilmente prevede che il vicesindaco sostituisce il sindaco -in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’art. 59-.
Qualora l’Ente abbia la necessità di procedere ad assunzioni flessibili nel settore della polizia municipale o per quello educativo scolastico potrà avvalersi della disposizione di cui al richiamato art. 1, comma 6 bis. Se invece le assunzioni siano necessarie per sopperire all’esigenze di altri settori il limite di spesa, non potrà essere superato, non risultando possibile avvalersi della richiamata deroga. Per l’anno 2013, troverà applicazione la disposizione di cui all’art. 4 ter, comma 12, del D.L. 16/2012, convertito in legge 44/2012, il quale dispone che gli enti locali possono superare il suddetto limite del 50% per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale.
Il comma 6, del D.lgs 165/2001, nello stabilire che la durata degli incarichi di funzione dirigenziale non può eccedere il termine di cinque anni, nulla dispone in merito al rinnovo degli stessi, pertanto spetta all’Amministrazione valutare attentamente l’opportunità di procedere al rinnovo dei predetti incarichi.
L’art. 4 comma 8 bis del DPR 378/1993 e s.m.i. dispone che gli amministratori e il segretario dell’ente locale dissestato sono tenuti a fornire all’organo di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell’ente e all’ammontare della liquidazione. Quest’ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell’ente fino al un massimo di 30 ore mensili facendo gravare l’onere sulla liquidazione. Si evince quindi che i dipendenti possono svolgere la loro attività lavorativa a favore dell’Organo di liquidazione anche oltre il normale orario, qualora ciò sia richiesto con corresponsione del compenso per il lavoro straordinario nel limite massimo stabilito dall’art. 8 bis e con oneri a carico della liquidazione. Nel caso dei dipendenti di cat. D, titolari di posizione organizzativa si rappresenta che per il principio di omnicomprensività non è possibile attribuire ulteriori compensi oltre a quelli corrisposti.
L’art. 40, comma 3 bis del D.Lgs 165/2001 prevede che i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata e che alla scadenza di tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziative e decisione. Il comma 3 ter dell’art. 40 dispone che al fine di assicurare la continuità e il miglior svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga un accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione
Nel caso di questa Amministrazione, risulta che la struttura organizzativa adottata prevede un dipendente di cat. D3, quale Coordinatore dell’Area Economico Finanziaria e un dipendente di cat. C, con profilo di istruttore contabile economo. Negli enti privi di qualifiche dirigenziali le relative competenze spettano ai titolari di posizione organizzativa. Nella fattispecie rappresentata, si ritiene che la responsabilità del tributo in parola spetti al dipendente di cat. D, nominato Coordinatore dell’Area. Si ritiene pertanto che la carenza dello specifico titolo di studio non consenta, a codesta Amministrazione di attribuire alla dipendente in questione la responsabilità del nuovo tributo IMU.
Il Consiglio di Stato con il parere n. 173 del 4.5.2005, materia di trattamento economico dei dirigenti e della sua onnicomprensività, ha evidenziato che lo stesso, deve remunerare tutte le funzioni ed i compiti loro attribuiti, nonché qualsiasi incarico conferito in ragione d’ufficio o comunque conferito dall’amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa. Secondo l’Alto Consesso con la privatizzazione del rapporto di impiego, ai dirigenti è stata attribuita la diretta responsabilità in materia di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Pertanto esclusa la possibilità di corrispondere i gettoni di presenza ai componenti delle commissioni, tenuto altresì conto che l’attività svolta dal citato personale non si configura come attività consulenziale, bensì come attività d’istituto strettamente connessa all’incarico ricoperto.
L’Aran ha sostenuto l’impossibilità di applicare, alle procedure di selezione interna del personale, la normativa che regola la validità delle graduatorie riferite a procedure concorsuali pubbliche indette per l’accesso dall’esterno. Appare evidente l’impossibilità per codesto Ente di procedere alla copertura dei due posti di Istruttore direttivo mediante l’utilizzazione della graduatoria di cui trattasi. Sarà necessario indire una nuova procedura che tenga conto delle recenti disposizioni in materia di progressione del personale contenute nell’art. 24, del D.L.gs. 150/2009.
L’istituto dei referendum locali, contemplato dall’art. 8, comma 3 del TUEL, costituisce un tipico istituto di democrazia diretta, una forma di partecipazione popolare di carattere opzionale, in quanto si configura quale elemento meramente eventuale e facoltativo dello statuto comunale.
Rispetto alla normativa previgente è stata ampliata la valenza dell’istituto del referendum popolare, attualmente configurabile non più solo come consultivo (unica tipologia prevista nell’originale formulazione della legge n. 142 del 1990 e volta a consentire la consultazione della popolazione su rilevanti questioni di interesse locale), ma anche come abrogativo (di provvedimenti a carattere generale degli organi istituzionali e burocratici dell’ente), propositivo (per approvare proposte di atti avanzate dalla stessa amministrazione o da altri soggetti), confermativo, di indirizzo e oppositivo-sospensivo. Soltanto il consiglio comunale è abilitato a fornire un’interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari di cui l’ente è dotato in materia di referendum .
La materia concernente le commissioni consiliari è interamente demandata allo statuto e al regolamento del consiglio, nell'ambito della propria autonomia funzionale ed organizzativa (art. 38 comma 3 d.lgs.vo n. 267/2000). Pertanto, soltanto il consiglio comunale, nella sua sovranità, è abilitato a fornire un’interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, pronunciandosi in merito alla suddetta materia. quanto richiesto.
L’art. 17, comma 4, del CCNL 14.9.2000 prevede espressamente che nel periodo di astensione obbligatoria, alla lavoratrice madre spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione nonchè il salario di produttività. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni e delle attività della posizione organizzativa il cui titolare si avvale del congedo di maternità, la soluzione sembrerebbe quella di conferire ad interim il relativo incarico ad altro titolare di posizione organizzativa per la durata del congedo.
Fermo restando che ogni valutazione in ordine all’ammissibilità o meno delle richieste di liquidazione delle spese legali non può che essere rimessa agli Organi di codesto Ente, si osserva che nel procedimento relativo al reato ex art. 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), pur conclusosi con l’archiviazione per l’insufficienza degli elementi idonei a sostenere la responsabilità penale, è stata riconosciuta, in capo al citato dipendente, l’imputabilità per la negligenza nei controlli. Conseguentemente, non sembrerebbero sussistere le condizioni richieste dalla norma.
Il citato art. 15 comma 5 prevede la possibilità di incremento del fondo per le politiche di sviluppo e per la produttività in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti. Conseguentemente tali risorse devono essere ricomprese tra le risorse decentrate stabili, qualora si sia un aumento della dotazione organica, altrimenti tra quelle variabili. Nel caso di specie considerato che il servizio aggiuntivo è stato istituito nel 2005, ed è attualmente organizzato su turnazione, non sembra possibile procedere all’integrazione del fondo.
il sindaco e il consiglio comunale, di cui i gruppi consiliari sono organismi strumentali e funzionali, svolgono ruoli distinti; il primo, di organo responsabile dell’amministrazione dell’ente, il secondo, di organo di indirizzo e controllo dell’operato del sindaco e della giunta, con le specifiche competenze declinate dall’art. 42 del TUEL. Il sindaco, pur se membro del consiglio comunale ai sensi dell’art. 46 TUEL, ha, in effetti, una posizione differenziata rispetto ai singoli consiglieri comunali.Ne deriva che l’iscrizione del sindaco ad un gruppo, e a maggior ragione la costituzione di un gruppo unipersonale nel corso della consiliatura da parte dello stesso sindaco, può incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell’ente.